Art. 16. Modalita' e termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione previsti dall'Art. 30 della legge regionale n. 17/2004 1. La domanda concernente l'autorizzazione per l'apertura di nuove cave e torbiere prevista all'Art. 30 della legge regionale n. 17/2004 e' indirizzata e presentata alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive in sei copie. 2. La documentazione da allegare alla domanda e' quella prevista all'Art. 4. 3. La struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive, accertato il preminente interesse socio-economico sovracomunale, inoltra, entro quindici giorni dalla data del suo ricevimento, la domanda prevista al comma 1 e la relativa documentazione alle strutture regionali competenti in materia di territorio e urbanistica, ambiente, nonche' alla altre amministrazioni pubbliche interessate. 4. Le strutture regionali e le altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 trasmettono il loro parere alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla relativa documentazione. Qualora la domanda debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'Art. 46 della legge regionale n. 6/1999, il procedimento viene sospeso in attesa dell'acquisizione del parere stesso. 5. La struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive, entro trenta giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma 4, convoca la conferenza di servizi presso la CRC. 6. Gli atti istruttori, comprensivi del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, sono inviati, entro i quindici giorni successivi alla conclusione della conferenza stessa, all'esame delle commissioni consiliari competenti in materia di attivita' produttive ed ambiente per il parere di competenza. 7. Le eventuali modifiche richieste dalle commissioni consiliari competenti previste al comma 6, sono riesaminate in sede di conferenza di servizi. 8. La giunta regionale autorizza l'apertura della nuova cava nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento del parere delle commissioni consiliari competenti.