Art. 16.
Modalita'  e  termini  per  la presentazione della domanda e relativa
documentazione previsti dall'Art. 30 della legge regionale n. 17/2004
    1.  La  domanda  concernente  l'autorizzazione  per l'apertura di
nuove  cave  e torbiere prevista all'Art. 30 della legge regionale n.
17/2004   e'   indirizzata  e  presentata  alla  struttura  regionale
competente in materia di attivita' estrattive in sei copie.
    2.  La documentazione da allegare alla domanda e' quella prevista
all'Art. 4.
    3.  La  struttura  regionale  competente  in materia di attivita'
estrattive,   accertato   il   preminente  interesse  socio-economico
sovracomunale,  inoltra,  entro  quindici  giorni  dalla data del suo
ricevimento,   la   domanda   prevista   al  comma 1  e  la  relativa
documentazione  alle  strutture  regionali  competenti  in materia di
territorio    e    urbanistica,    ambiente,   nonche'   alla   altre
amministrazioni pubbliche interessate.
    4. Le strutture regionali e le altre amministrazioni pubbliche di
cui  al  comma 3  trasmettono il loro parere alla struttura regionale
competente  in  materia di attivita' estrattive entro sessanta giorni
dal    ricevimento    della    domanda   corredata   dalla   relativa
documentazione.   Qualora   la  domanda  debba  essere  sottoposta  a
valutazione  di  impatto ambientale ai sensi dell'Art. 46 della legge
regionale   n.  6/1999,  il  procedimento  viene  sospeso  in  attesa
dell'acquisizione del parere stesso.
    5.  La  struttura  regionale  competente  in materia di attivita'
estrattive, entro trenta giorni dalla data di acquisizione dei pareri
di cui al comma 4, convoca la conferenza di servizi presso la CRC.
    6.  Gli atti istruttori, comprensivi del provvedimento conclusivo
della  conferenza di servizi di cui al comma 5, sono inviati, entro i
quindici  giorni successivi alla conclusione della conferenza stessa,
all'esame  delle  commissioni  consiliari  competenti  in  materia di
attivita' produttive ed ambiente per il parere di competenza.
    7.  Le eventuali modifiche richieste dalle commissioni consiliari
competenti   previste   al  comma 6,  sono  riesaminate  in  sede  di
conferenza di servizi.
    8.  La giunta regionale autorizza l'apertura della nuova cava nel
termine  massimo  di  sessanta  giorni  dalla data di ricevimento del
parere delle commissioni consiliari competenti.