Art. 17. Modalita' e termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti dall'Art. 31 della legge regionale n. 17/2004 1. Nel caso previsto dall'Art. 31, comma 1, della legge regionale n. 17/2004, le procedure, ivi comprese le modalita' ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa, sono regolate dall'Art. 16. 2. Nel caso previsto dall'Art. 31, comma 3, della legge regionale n. 17/2004, le modalita' ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa sono regolate dall'Art. 9.