Art. 17.
Modalita'   e  termini  per  la  presentazione  della  documentazione
 integrativa previsti dall'Art. 31 della legge regionale n. 17/2004
    1. Nel caso previsto dall'Art. 31, comma 1, della legge regionale
n.  17/2004, le procedure, ivi comprese le modalita' ed i termini per
la  presentazione  della  eventuale  documentazione integrativa, sono
regolate dall'Art. 16.
    2. Nel caso previsto dall'Art. 31, comma 3, della legge regionale
n.  17/2004,  le  modalita'  ed  i termini per la presentazione della
eventuale documentazione integrativa sono regolate dall'Art. 9.