Art. 19. Modalita' per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previsti all'Art. 35 della legge regionale n. 17/2004 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista all'Art. 35 della legge regionale n. 17/2004 il richiedente, nel caso in cui i lavori di coltivazione rientrano tra quelli a suo tempo approvati dalla CRC, e' tenuto a presentare: a) la domanda al comune sul cui territorio si svolge l'attivita' di coltivazione; b) lo studio di impatto ambientale relativo al progetto in fase di attuazione, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale. 2. Qualora il progetto in fase di attuazione non ottenga il giudizio di compatibilita' ambientale, il richiedente integra la documentazione gia' presentata con quanto prescritto dalla struttura regionale di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui i lavori di coltivazione in atto non corrispondono a quelli a suo tempo approvati dalla CRC la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione e' disciplinata dall'Art. 4.