Art. 19.
Modalita'  per  la  presentazione  della  domanda  e  della  relativa
documentazione previsti all'Art. 35 della legge regionale n. 17/2004
    1.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista all'Art. 35
della  legge  regionale  n. 17/2004 il richiedente, nel caso in cui i
lavori  di  coltivazione  rientrano  tra quelli a suo tempo approvati
dalla CRC, e' tenuto a presentare:
      a) la   domanda   al   comune  sul  cui  territorio  si  svolge
l'attivita' di coltivazione;
      b) lo studio di impatto ambientale relativo al progetto in fase
di  attuazione,  alla  struttura  regionale  competente in materia di
valutazione di impatto ambientale.
    2.  Qualora  il  progetto  in  fase  di attuazione non ottenga il
giudizio  di  compatibilita'  ambientale,  il  richiedente integra la
documentazione  gia' presentata con quanto prescritto dalla struttura
regionale di cui al comma 1.
    3.  Nel  caso  in  cui  i  lavori  di  coltivazione  in  atto non
corrispondono   a   quelli   a  suo  tempo  approvati  dalla  CRC  la
documentazione da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione
e' disciplinata dall'Art. 4.