Art. 20.
Procedure  per  la  determinazione  del  contributo  per  il recupero
                             ambientale
    1.   La  deliberazione  della  giunta  regionale  concernente  la
determinazione  degli  importi unitari del contributo per il recupero
ambientale  previsto  all'Art. 15 della legge regionale n. 17/2004 e'
adottata   previa   consultazione  delle  associazioni  di  categoria
rappresentative del settore.