Art. 21.
         Applicazione transitoria del regolamento regionale
    1.  In  conformita'  a  quanto  previsto dall'Art. 37 della legge
regionale  n.  17/2004,  i  comuni,  fino all'adozione degli appositi
regolamenti  comunali,  possono applicare, ai fini del rilascio delle
autorizzazioni concernenti l'attivita' di ricerca, di coltivazione di
cave  e torbiere e relativo ampliamento, le disposizioni del presente
regolamento  in quanto compatibili con i propri assetti ordinamentali
e con le proprie autonomie organizzative.