Art. 21. Applicazione transitoria del regolamento regionale 1. In conformita' a quanto previsto dall'Art. 37 della legge regionale n. 17/2004, i comuni, fino all'adozione degli appositi regolamenti comunali, possono applicare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni concernenti l'attivita' di ricerca, di coltivazione di cave e torbiere e relativo ampliamento, le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con i propri assetti ordinamentali e con le proprie autonomie organizzative.