Art. 3.
                          Piano di ricerca
    1.  Il  piano  di  ricerca di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a)
oltre  a  prevedere  quanto disposto dall'Art. 5, comma 1, lettera e)
della   legge   regionale  n.  17/2004  e'  costituito  dai  seguenti
elaborati:
      a) planimetria   in   scala   1:5.000   contenente   il   piano
particellare  delle  proprieta'  interessate  e  le  previsioni degli
strumenti urbanistici comunali;
      b) piano  topografico  con  equidistanza delle curve di livello
non superiore a due metri, dello stato attuale e modificato, in scala
non  inferiore a 1:5.000 dell'area oggetto di ricerca con indicato il
perimetro dell'area stessa;
      c) sezioni   topografiche  tracciate  lungo  linee  di  massima
pendenza,  con indicato il profilo originario del terreno, profili di
scavo e di ricomposizione previsti dall'intervento di ricerca;
      d) planimetria,  sezioni  e  schemi  grafici nel numero e nella
quantita'  necessararie  ad  illustrare  tutte  le  previste opere di
recupero ambientale;
      e) rappresentazione  tridimensionale  dello  stato originario e
modificato;
      f) documentazione   fotografica   dello  stato  originario  del
paesaggio da significativi punti di visuale;
      g) relazione  illustrativa  generale descrittiva dell'attivita'
di ricerca;
      h) i quantitativi di materiale massimi estraibili ai fini della
caratterizzazione dello stesso;
      i) un  computo metrico estimativo relativo alle eventuali opere
di recupero ambientale previsto all'Art. 8.