Art. 3. Piano di ricerca 1. Il piano di ricerca di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) oltre a prevedere quanto disposto dall'Art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 17/2004 e' costituito dai seguenti elaborati: a) planimetria in scala 1:5.000 contenente il piano particellare delle proprieta' interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali; b) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a due metri, dello stato attuale e modificato, in scala non inferiore a 1:5.000 dell'area oggetto di ricerca con indicato il perimetro dell'area stessa; c) sezioni topografiche tracciate lungo linee di massima pendenza, con indicato il profilo originario del terreno, profili di scavo e di ricomposizione previsti dall'intervento di ricerca; d) planimetria, sezioni e schemi grafici nel numero e nella quantita' necessararie ad illustrare tutte le previste opere di recupero ambientale; e) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato; f) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale; g) relazione illustrativa generale descrittiva dell'attivita' di ricerca; h) i quantitativi di materiale massimi estraibili ai fini della caratterizzazione dello stesso; i) un computo metrico estimativo relativo alle eventuali opere di recupero ambientale previsto all'Art. 8.