Art. 6. Relazione geologica, geotecnica e geomineraria 1. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria prevista all'Art. 4, comma 1, lettera m), relativamente all'area su cui si intende svolgere l'attivita' di coltivazione, definisce: a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonche' il conseguente livello di pericolosita' geologica; b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento: 1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva; 2) alla presenza e ricostruzione di falde idriche evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile; 3) al rapporto tra lo svolgimento dell'attivita' estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea evidenziando in particolare eventuali interferenza e vulnerabilita' dell'acquifero; c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale con particolare riferimento: 1) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione compreso lo sterile; 2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilita' globali e locali del sito in seguito all'attivita' di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia. 2. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria di cui al comma 1, comprende la seguente documentazione: a) relazione tecnica; b) carta geomorfologica; c) carta e sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative; d) censimento dei punti d'acqua esistenti, nonche' carta e sezioni idrogeologiche interpretative; e) caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava; f) certificati delle prove in sito e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche; g) verifiche di stabilita' del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilita' dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale; h) quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche.