Art. 7.
         Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale
    1. La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista
all'Art.   4,   comma 1,   lettera n),  attraverso  lo  studio  delle
caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende
svolgere  la  coltivazione,  definisce tutti gli strumenti utili alla
progettazione   dell'intervento   con   particolare   riguardo   alla
realizzazione  delle  opere di recupero ambientale e degli interventi
di  compensazione  ambientale che devono assicurare la ricostituzione
della funzionalita' degli ecosistemi.
    2. Sulla base delle indagini effettuate sull'area di cava e sulle
aree  circostanti  interessate  dalle  popolazioni animali e vegetali
presenti,  la  relazione  di  cui  al comma 4, corredata da elaborati
grafici  ed  eventualmente  da  una  documentazione  fotografica,  e'
composta dai seguenti elementi minimi:
      a) indagine ecologica contenente:
        1) inquadramento bioclimatico;
        2) caratterizzazione fitoclimatica;
        3) vegetazione potenziale;
        4) componente faunistica;
        5) connessioni ecologiche;
        6) valutazione degli ecosistemi;
      b) studio faunistico contenente:
        1)   descrizione  delle  specie  animali  piu'  significative
presenti;
        2) definizioni delle caratteristiche della fauna, stanziale e
di passo;
        3)   elenco   delle   specie  di  interesse  naturalistico  e
comunitario   presenti   che   potrebbero  essere  danneggiate  dalla
realizzazione dell'intervento;
        4)  misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati,
a   breve,  medio  e  lungo  termine,  dall'esercizio  dell'attivita'
estrattiva;
      c) studio vegetazionale contenente:
        1) analisi delle caratteristiche agro-pedologiche dei suoli;
        2) rilievo delle specie erbacee, arbustive e arboree, al fine
del    reinserimento   delle   specie   autoctone   con   descrizione
quali-quantitativa;
        3)  descrizione  della  vegetazione  spontanea  eventualmente
insediatasi,  al  fine  di  individuare  le  specie pioniere utili al
processo di recupero;
        4)  modalita' di stoccaggio, conservazione e manutenzione del
terreno agrario o vegetale rimosso;
        5)  modalita' di reimpiego, messa a dimora e fertilizzazione,
in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli;
        6)  modalita'  di  reperimento di ulteriore terreno agrario o
vegetale, sue caratteristiche, disponibilita' e provenienza;
      d) la  descrizione  delle caratteristiche paesaggistiche, delle
vedute  bellezze  panoramiche  e  punti  di  visuale,  del patrimonio
architettonico,  storico  e culturale che potrebbe essere danneggiato
dalla   realizzazione   dell'intervento,   le  misure  ed  azioni  di
minimizzazione  degli effetti causati, a breve medio e lungo termine,
dall'esercizio dell'attivita' estrattiva.
    3. Alla relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale di cui
al  comma 1  e'  allegato il programma di manutenzione delle opere in
verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore
a  dieci anni a far data dal termine delle attivita' di coltivazione,
con  il  quale  sono  dettagliatamente  illustrate  tutte  le  azioni
necessarie  a  garantire  l'attecchimento  e lo sviluppo delle specie
vegetali  utilizzate,  il  recupero  delle  fallanze, le attivita' di
manutenzione ordinarie e straordinarie. Sono altresi' allegate:
      a) la carta dell'uso del suolo su scala minima 1:5.000;
      b) carta fisionomica della vegetazione su scala minima 1:5.000.