Art. 7. Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale 1. La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista all'Art. 4, comma 1, lettera n), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalita' degli ecosistemi. 2. Sulla base delle indagini effettuate sull'area di cava e sulle aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione di cui al comma 4, corredata da elaborati grafici ed eventualmente da una documentazione fotografica, e' composta dai seguenti elementi minimi: a) indagine ecologica contenente: 1) inquadramento bioclimatico; 2) caratterizzazione fitoclimatica; 3) vegetazione potenziale; 4) componente faunistica; 5) connessioni ecologiche; 6) valutazione degli ecosistemi; b) studio faunistico contenente: 1) descrizione delle specie animali piu' significative presenti; 2) definizioni delle caratteristiche della fauna, stanziale e di passo; 3) elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario presenti che potrebbero essere danneggiate dalla realizzazione dell'intervento; 4) misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve, medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attivita' estrattiva; c) studio vegetazionale contenente: 1) analisi delle caratteristiche agro-pedologiche dei suoli; 2) rilievo delle specie erbacee, arbustive e arboree, al fine del reinserimento delle specie autoctone con descrizione quali-quantitativa; 3) descrizione della vegetazione spontanea eventualmente insediatasi, al fine di individuare le specie pioniere utili al processo di recupero; 4) modalita' di stoccaggio, conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso; 5) modalita' di reimpiego, messa a dimora e fertilizzazione, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli; 6) modalita' di reperimento di ulteriore terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche, disponibilita' e provenienza; d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attivita' estrattiva. 3. Alla relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale di cui al comma 1 e' allegato il programma di manutenzione delle opere in verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore a dieci anni a far data dal termine delle attivita' di coltivazione, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attivita' di manutenzione ordinarie e straordinarie. Sono altresi' allegate: a) la carta dell'uso del suolo su scala minima 1:5.000; b) carta fisionomica della vegetazione su scala minima 1:5.000.