Art. 8. Computo metrico estimativo 1. Il computo metrico estimativo previsto agli articoli 3, comma 1, lettera i), 4, comma 1, lettera o), 5, comma 9, lettera e), e 10, comma 2, lettera e), viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente. 2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale di cui al comma 1 si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.