Art. 8.
                     Computo metrico estimativo
    1.  Il  computo  metrico  estimativo  previsto  agli  articoli 3,
comma 1,  lettera i), 4, comma 1, lettera o), 5, comma 9, lettera e),
e  10,  comma 2,  lettera e),  viene redatto utilizzando il prezzario
regionale vigente.
    2.  Per  eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale di
cui  al  comma 1  si fa riferimento ai listini delle locali Camere di
commercio,  industria, agricoltura e artigianato ovvero, in mancanza,
ai locali prezzi di mercato.