Art. 14. Modifiche all'Art. 17 del regolamento regionale n. 2/2002 1. All'Art. 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «Direttore della direzione regionale competente in materia di attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale»; b) al comma due le parole «Direttore della direzione regionale competente in materia di attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del dipartimento economico ed occupazionale. salvo delega al direttore regionale».