Art. 14.
      Modifiche all'Art. 17 del regolamento regionale n. 2/2002

    1. All'Art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma 1  le  parole «Direttore della direzione regionale
competente  in materia di attivita' produttive» sono sostituite dalle
seguenti:  «Direttore  del  dipartimento  economico ed occupazionale,
salvo delega al direttore regionale»;
      b) al  comma due le parole «Direttore della direzione regionale
competente  in materia di attivita' produttive» sono sostituite dalle
seguenti:  «Direttore  del  dipartimento  economico ed occupazionale.
salvo delega al direttore regionale».