Art. 15. Modifiche all'Art. 19 del regolamento regionale n. 2/2002 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 19 e' inserito il seguente: «1-bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale.».