Art. 15.
      Modifiche all'Art. 19 del regolamento regionale n. 2/2002

    1. Dopo il comma 1 dell'Art. 19 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Alla  modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al
comma 1   provvede   il   direttore  del  dipartimento  economico  ed
occupazionale, salvo delega al direttore regionale.».