Art. 16. Inserimento dell'Art. 19-bis 1. Dopo l'Art. 19 e' aggiunto il seguente: «Art. 19-bis (Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato). - 1. I contributi disciplinati dal presente regolamento, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'Art. 88, paragrafo 3, del TCE, sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente concernente gli aiuti di Stato e, in particolare, dei citati regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validita'.». Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 18 aprile 2005 STORACE