Art. 16.
                    Inserimento dell'Art. 19-bis

    1. Dopo l'Art. 19 e' aggiunto il seguente:
    «Art.  19-bis  (Rispetto  della normativa comunitaria concernente
gli  aiuti  di  Stato).  -  1. I contributi disciplinati dal presente
regolamento,  esentati  dall'obbligo  di notifica di cui all'Art. 88,
paragrafo  3,  del  TCE,  sono  concessi nel rispetto della normativa
comunitaria vigente concernente gli aiuti di Stato e, in particolare,
dei  citati  regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei
relativi periodi di validita'.».
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Lazio.
      Roma, 18 aprile 2005
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