Art. 4. Inserimento dell'Art. 5-bis 1. Dopo l'Art. 5 e' aggiunto il seguente: «Art. 5-bis (Finanziamenti per la ricerca industriale e attivita' di sviluppo precompetitivo). - 1. I finanziamenti per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche, da concedere in favore dei soggetti di cui al comma 5, i cui progetti perseguono uno o piu' degli obiettivi indicati dall'Art. 5 della legge. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione ad attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, cosi' come definite all'Art. 2 del regolamento (CE) 70/2001 e successive modifiche. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nella seguente misura: a) per la ricerca industriale, il 60% delle spese ammissibili; b) le attivita' di sviluppo precompetitive, il 35% delle spese ammissibili; c) per gli studi di fattibilita' tecnica in preparazione ad attivita' di ricerca industriale o ad attivita' di sviluppo precompetitivo, il 75% delle spese ammissibili; d) per attivita' congiunte, che comportino lo svolgimento sia della ricerca industriale che dell'attivita' di sviluppo precompetitivo, la media ponderata delle percentuali di cui alle lettere a) e b). 4. L'intensita' dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 e maggiorata di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo e' realizzato in una delle aree ammesse alla deroga prevista dall'Art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE. 5. I contributi previsti dal presente articolo possono essere richiesti dai soggetti di cui all'Art. 3, ad esclusione delle grandi imprese.