Art. 4.
                     Inserimento dell'Art. 5-bis

    1. Dopo l'Art. 5 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 5-bis (Finanziamenti per la ricerca industriale e attivita'
di  sviluppo  precompetitivo).  - 1. I finanziamenti per attivita' di
ricerca  industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo  consistono  in
contributi  a  fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed
ai  sensi  del  regolamento  (CE)  70/2001 e successive modifiche, da
concedere  in  favore  dei soggetti di cui al comma 5, i cui progetti
perseguono  uno  o  piu'  degli  obiettivi indicati dall'Art. 5 della
legge.
    2.  I  contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione ad
attivita'  di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, cosi'
come  definite  all'Art.  2 del regolamento (CE) 70/2001 e successive
modifiche.
    3.  I  contributi  di cui al comma 2 sono concessi nella seguente
misura:
      a) per la ricerca industriale, il 60% delle spese ammissibili;
      b)  le attivita' di sviluppo precompetitive, il 35% delle spese
ammissibili;
      c) per  gli  studi  di  fattibilita' tecnica in preparazione ad
attivita'   di   ricerca  industriale  o  ad  attivita'  di  sviluppo
precompetitivo, il 75% delle spese ammissibili;
      d) per  attivita'  congiunte, che comportino lo svolgimento sia
della    ricerca   industriale   che   dell'attivita'   di   sviluppo
precompetitivo,  la  media  ponderata  delle  percentuali di cui alle
lettere a) e b).
    4.  L'intensita'  dei  contributi di cui alle lettere a), b) e d)
del  comma 3  e maggiorata  di  5 punti percentuali se il progetto di
ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo e' realizzato in una
delle  aree  ammesse  alla deroga prevista dall'Art. 87, paragrafo 3,
lettera c) TCE.
    5.  I  contributi  previsti  dal presente articolo possono essere
richiesti  dai soggetti di cui all'Art. 3, ad esclusione delle grandi
imprese.