Art. 5. Modifiche all'Art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002 1. L'Art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (Finanziamenti per formazione). - 1. I finanziamenti per formazione consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 68/200 1 della Commissione del 12 gennaio 2001 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti destinati alla formazione", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui all'Art. 3, i cui progetti perseguono uno o piu' degli obiettivi indicati dall'Art. 5 della legge. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'Art. 7, nella seguente misura: a) per le aree ammesse alla deroga prevista dall'Art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 40%, per le grandi imprese 30%; b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 35%, per le grandi imprese 25%. 3. Nel caso in cui gli interventi di formazione non siano inseriti in un progetto che preveda anche investimenti ai sensi dell'Art. 5, i contributi di cui al comma 1 sono concessi nella seguente misura: a) per le aree ammesse alla deroga prevista dall'Art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 25%, per le grandi imprese 20%; b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 20%, per le grandi imprese 15%. 4. I soggetti di cui all'Art. 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.