Art. 5.
      Modifiche all'Art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002

    1. L'Art. 6 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 6. (Finanziamenti per formazione). - 1. I finanziamenti per
formazione consistono in contributi a fondo perduto, nei limiti delle
risorse  disponibili  ed  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 68/200 1
della  Commissione  del  12 gennaio  2001  "relativo all'applicazione
degli  articoli 87  e  88 del trattato (CE) agli aiuti destinati alla
formazione",  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della Comunita'
europea L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti
di  cui  all'Art.  3,  i  cui  progetti  perseguono  uno o piu' degli
obiettivi indicati dall'Art. 5 della legge.
    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai
costi ammissibili di cui all'Art. 7, nella seguente misura:
      a)  per  le  aree  ammesse  alla  deroga prevista dall'Art. 87,
paragrafo  3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 40%, per
le grandi imprese 30%;
      b) per  le  restanti  aree, per le piccole e medie imprese 35%,
per le grandi imprese 25%.
    3.  Nel  caso  in  cui  gli  interventi  di  formazione non siano
inseriti  in  un  progetto  che  preveda  anche investimenti ai sensi
dell'Art.  5,  i  contributi  di  cui  al comma 1 sono concessi nella
seguente misura:
      a) per  le  aree  ammesse  alla  deroga  prevista dall'Art. 87,
paragrafo  3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 25%, per
le grandi imprese 20%;
      b) per  le  restanti  aree, per le piccole e medie imprese 20%,
per le grandi imprese 15%.
    4. I soggetti di cui all'Art. 3 che non perseguono scopo di lucro
accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.