Art. 6. Modifiche all'Art. 7 del regolamento regionale 2/2002 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 7 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I contributi di cui all'Art. 5-bis sono calcolati sulla base dei seguenti costi: a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), per le piccole e medie imprese nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili, per gli organismi di diritto pubblico e gli enti pubblici non economici aventi nello scopo statutario lo svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo nel limite del 50% del totale dei costi ammissibili; b) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca, nel limite del 50% del totale dei costi ammissibili; c) costi dell'ammortamento o i canoni di leasing della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca, per la durata del programma; i costi dell'ammortamento sono calcolati in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale; d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca; e) altri costi d'esercizio, inclusi i costi di materiali e forniture direttamente imputabili all'attivita' di ricerca. Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere d) ed e) possono concorrere fino al massimo del 10% dell'investimento ammissibile.».