Art. 6.
        Modifiche all'Art. 7 del regolamento regionale 2/2002

    1. Dopo il comma 4 dell'Art. 7 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  I  contributi di cui all'Art. 5-bis sono calcolati sulla
base dei seguenti costi:
      a) spese  di  personale (ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario  nella  misura  in  cui  sono  impiegati  nel  progetto di
ricerca),  per  le  piccole  e  medie  imprese nel limite del 20% del
totale dei costi ammissibili, per gli organismi di diritto pubblico e
gli  enti  pubblici  non  economici  aventi nello scopo statutario lo
svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo nel limite del 50% del
totale dei costi ammissibili;
      b) costi  dei  servizi  di  consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati  esclusivamente  ai  fini  dell'attivita'  di ricerca, nel
limite del 50% del totale dei costi ammissibili;
      c) costi   dell'ammortamento   o  i  canoni  di  leasing  della
strumentazione  e  delle  attrezzature  utilizzate per il progetto di
ricerca,  per la durata del programma; i costi dell'ammortamento sono
calcolati   in  misura  non  superiore  alle  aliquote  ordinarie  di
ammortamento previste dalla normativa fiscale;
      d) spese  generali  supplementari  direttamente  imputabili  al
progetto di ricerca;
      e) altri  costi  d'esercizio,  inclusi  i  costi di materiali e
forniture direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.
    Gli  importi  delle  voci  di  spesa di cui alle lettere d) ed e)
possono   concorrere   fino  al  massimo  del  10%  dell'investimento
ammissibile.».