Art. 9. Modifiche all'Art. 10 del regolamento regionale n. 2/2002 1. Al comma 1 dell'Art. 10 le parole «Direttore della direzione regionale competente in materia di attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del dipartimento economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale».