Art. 9.
      Modifiche all'Art. 10 del regolamento regionale n. 2/2002

    1.  Al  comma 1 dell'Art. 10 le parole «Direttore della direzione
regionale   competente  in  materia  di  attivita'  produttive»  sono
sostituite  dalle  seguenti: «Direttore del dipartimento economico ed
occupazionale, salvo delega al direttore regionale».