Art. 2. Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni 1. La Regione, entro centottanta giorni, con specifica legge regionale, provvede ad assicurare, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, un servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni piemontesi singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorita' per quelli di minori dimensioni, finalizzato a fornire preventivi elementi di valutazione in merito all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita' amministrativa di loro competenza. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 luglio 2005 BRESSO