Art. 2.
         Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni

    1.  La  Regione,  entro  centottanta  giorni, con specifica legge
regionale,  provvede  ad  assicurare,  nel  rispetto delle competenze
stabilite  dalla  Costituzione,  un servizio gratuito di consulenza a
favore  dei  comuni  piemontesi singoli od associati, che ne facciano
richiesta, con priorita' per quelli di minori dimensioni, finalizzato
a  fornire  preventivi elementi di valutazione in merito all'adozione
di  atti  o provvedimenti di particolare complessita' o che attengano
ad aspetti nuovi dell'attivita' amministrativa di loro competenza.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 4 luglio 2005
                               BRESSO