Art. 2.
                            U r g e n z a

    1.  La  presente  legge  regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'Art.  47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 6 luglio 2005.
                               BRESSO