Art. 2. U r g e n z a 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 6 luglio 2005. BRESSO