Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale del 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti, per la promozione e l'avvio di forme associate o societarie di attivita' professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni, ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale n. 13/2004. Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per ufficio competente: il servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca; b) per data di inizio dell'attivita' professionale in forma associata o societaria: la data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Tale data non deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004. Art. 3. Beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento: a) i prestatori di attivita' professionali ordinistiche che avviano un' attivita' in forma associata denominata «studio associato»; b) i prestatori di attivita' professionali ordinistiche che avviano un'attivita' in forma societaria, qualora consentita da specifiche normative di settore; c) i prestatori di attivita' professionali non ordinistiche che avviano un'attivita' in forma societaria. 2. Le attivita' professionali, esercitate in forma associata o societaria ed avviate in data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004, possono essere le medesime ovvero diverse. 3. I soggetti che avviano un'attivita' professionale nella forma dello studio associato sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora gli studi associati: a) abbiano sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati svolga l'attivita' in Regione; b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai. sensi dell'Art. 2229 del codice civile; c) riuniscano soggetti che svolgono attivita' esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianita' erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di societa' di persone o di capitali; d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado; e) rispettino quanto previsto dalla legge n. 1815 del 23 novembre 1939 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza). 4. I soggetti che avviano un'attivita' professionale ordinistica in forma societaria sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora le societa': a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attivita' in Regione; b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'Art. 2229 del codice civile; c) riuniscano soggetti che svolgono attivita' esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianita' erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale; d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado; e) siano costituite in base ad espressa e specifica' normativa di settore; f) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese. 5. I soggetti che avviano un'attivita' professionale non ordinistica in forma societaria sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora le societa': a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attivita' in Regione; b) riuniscano esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 13/2004; c) riuniscano soggetti che svolgono attivita' esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianita' erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale; d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado; e) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese. 6. Le forme associate o societarie di attivita' professionali riuniscono liberi professionisti di eta' non superiore ai quarantacinque anni alla data di inizio dell'attivita' medesima come specificato all'Art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento. 7. Si prescinde dal limite di eta' di cui al comma che precede qualora la forma associata o societaria di attivita' professionali riunisca: a) almeno un lavoratore in mobilita' che intraprende la libera professione; b) almeno un lavoratore disoccupato di lunga durata che intraprende la libera professione; c) almeno il 60% di libere professioniste donne. 8. Si prescinde, infine, dal limite di eta' di cui al comma 6, qualora la forma associata o societaria sia costituita in zone classificate totalmente montane in base alla deliberazione giuntale n. 3303/2000. 9. Sono escluse dal beneficio le societa' di fatto. 10. I requisiti indicati devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo. Art. 4. Iniziative finanziabili e spese ammissibili 1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti le spese connesse all'avvio di un'attivita' professionale ordinistica e non ordinistica in forma associata o societaria. 2. Per avvio si intende il periodo di tre anni decorrente dalla data di inizio dell'attivita' professionale indicata all'Art. 2, comma 1, lettera b). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento e' di trenta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di tre anni. 3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa: a) spese per analisi di fattibilita' e consulenza relative alla conoscenza del mercato ed alla valutazione della validita' finanziaria ed economica dell'attivita' intrapresa; b) spese per l'organizzazione di incontri e congressi interdisciplinari finalizzati all'aggiornamento professionale e alla cooperazione sinergica tra professionalita'; c) spese relative alla partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale finalizzati al confronto e all'interazione delle cognizioni e delle problematiche afferenti al settore di appartenenza; d) spese per viaggi di formazione all'estero; e) spese per lo sviluppo di metodologie, di modelli tecnologici e di organizzazione in generale, con particolare riguardo ai processi comunitari di internazionalizzazione; f) spese per abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonche' spese per l'acquisto dei software necessari allo svolgimento dell'attivita' e per la realizzazione di un sito web e collegamenti in rete; g) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto ed allo svolgimento dell'attivita' professionale; h) spese per l'acquisizione di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all'attivita' esercitata. 4. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto, cellulari. 5. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte. 6. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo. Art. 5. Computo dei termini 1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'Art. 2963 del codice civile. Art. 6. Regime d'aiuto 1. I contributi sono concessi secondo la regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001. 2. Ai sensi dell'Art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad ogni singolo studio associato e ad ogni singola societa' tra professionisti non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni. Art. 7. Domanda 1. Le domande sono presentate all'ufficio competente, prima dell'avvio del programma di spesa di cui all'Art. 4 su apposito modello e secondo la normativa fiscale vigente e comunque per una sola volta. 2. Le domande presentate ai sensi del comma 1, sono corredate dalla seguente documentazione: a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento debitamente sottoscritta dal soggetto legittimato a richiedere il finanziamento; b) prospetto dettagliato delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'Art. 4, comma 3, e corredate dal relativo preventivo ove le spese siano documentabili; c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita' in corso di validita' del soggetto legittimato a richiedere il finanziamento; d) elenco recante il codice fiscale e gli estremi del documento di identita' di ciascun componente lo studio associato ovvero di ciascun socio facente parte della societa', in corso di validita'; e) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A. riferito allo studio associato ovvero alla societa' tra professionisti. 3. Per soggetto legittimato a richiedere il finanziamento si intende: a) per quanto concerne gli studi associati, il professionista formalmente designato a rappresentare lo studio; b) per quanto concerne le societa' tra professionisti, il legale rappresentante della societa'. 4. Con riferimento agli studi associati di cui all'Art. 1 della legge n. 1815/1939, la domanda di cui al comma 2, e' integrata da: a) atto recante il conferimento ad uno dei professionisti facenti parte dello studio associato della facolta' di rappresentare lo studio; b) elenco recante la data di iscrizione agli ordini o collegi professionali di cui all'Art. 2229 del codice civile di ciascun componente lo studio associato; c) atto comprovante la costituzione dello studio associato e relativa denominazione come risultante dall'anagrafe tributaria. 5. Con riferimento alle societa' tra professionisti ordinistici la domanda di cui al comma 2, e' integrata da: a) elenco recante la data di iscrizione agli ordini o collegi professionali di cui all'Art. 2229 del codice civile di ciascun socio; b) atto comprovante l'iscrizione della societa' al registro delle imprese. 6. Con riferimento alle societa' tra professionisti non ordinistici, la domanda di cui al comma 2 e' integrata da: a) elenco recante la data di adesione di ciascun socio all'associazione di prestatori di attivita' professionale non ordinistica inserita nel registro regionale di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 13/2004; b) atto comprovante l'iscrizione della societa' al registro delle imprese. Art. 8. Concessione 1. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarita' delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente regolamento. 2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. 3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa e' inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilita' per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso. 5. Alla conclusione del procedimento l'ufficio competente comunica all'interessato: a) l'ammissibilita' del finanziamento; b) l'ammissibilita' della domanda, ma la sua non finanziabilita'; c) l'inammissibilita' della domanda, indicandone le motivazioni. 6. L'ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della concessione del contributo richiede al beneficiario una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti «de minimis» eventualmente ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione. Art. 9. Riduzione del contributo 1. Qualora si accerti che uno o piu' componenti dello studio associato ovvero uno o piu' soci della societa' tra professionisti ordinistici e non, abbiano percepito, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di finanziamento, un contributo come prestatori di attivita' professionale esercitata in forma individuale ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale n. 13/2004, il contributo di cui al presente regolamento viene ridotto in sede di concessione. 2. La riduzione e' disposta nella percentuale risultante dal rapporto tra il numero di coloro che hanno gia' beneficiato del contributo indicato al comma 1 ed il numero dei componenti lo studio associato ovvero dei soci delle societa' tra professionisti ordinistici e non ordinistici. Art. 10. Ammontare del contributo 1. L'ammontare del contributo e' pari al 30% delle spese ammissibili, nei limiti di cui al comma 2. 2. L'importo minimo del contributo e' pari a 2.500,00 euro, quello massimo e' pari a 10.000,00 euro. 3. Il contributo non e' cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalita' ed aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 11. Erogazione 1. I beneficiari sono tenuti ad ultimare gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione. 2. Su motivata preventiva richiesta del soggetto legittimato indicato all'Art. 7, comma 3, il termine di cui al comma 1 e' prorogato di ulteriori sei mesi. 3. Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto legittimato presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2: a) una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, debitamente sottoscritta, corredata dalla relativa documentazione di spesa; b) una ulteriore dichiarazione riguardante eventuali contributi de minimis concessi. 4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'ammontare previsto nel prospetto di cui all'Art. 7, comma 2, lettera b). 5. La documentazione giustificativa della spesa, annullata in originale, e' presentata in copia non autenticata e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali. 6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2. 7. L'ufficio competente si riserva la facolta' di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali. 8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa e' inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilita' di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate. 9. L'ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo. Art. 12. Erogazione del contributo in via anticipata 1. Il contributo previsto dal presente regolamento puo' essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. 2. La misura dell'anticipazione e' pari al 70% del contributo concesso. 3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa. Art. 13. Documentazione 1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione e' ritenuta ammissibile purche' pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Art. 14. Vincolo destinazione beni 1. Il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto. 2. Il beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1. Art. 15. Cause di rideterminazione del contributo 1. L'ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo: a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia «de minimis»; b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'Art. 10, comma 2 e di quello previsto dall'Art. 17, comma 1, lettera b). Art. 16. Domande inevase 1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilita' annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo. Art. 17. Revoca 1. Ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare: a) gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'Art. 11, commi 1 e 2; b) gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%; e) sia stata riscontrata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'Art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); d) siano venuti meno uno o piu' dei requisiti previsti dall'Art. 3 del presente regolamento. Art. 18. Ispezioni e controlli 1. In qualsiasi momento l'ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni rese. Art. 19. Modulistica 1. L'ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente regolamento. Art. 20. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 21. Disposizioni finali 1. Le domande di finanziamento sono presentate all'ufficio competente, su apposito modello, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le societa' costituite tra professionisti non ordinistici aderenti alle associazioni dei prestatori di attivita' professionali non ordinistiche gia' liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento delle stesse nel registro regionale di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 13/2004. Art. 22. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy