Regolamento  per  la  concessione  ai professionisti di incentivi per
   l'avvio   di   forme  associate  o  societarie  tra  soggetti  che
   esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'Art. 11
   della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia
   di professioni).

Art. 1.
                              Finalita'

    1.  Il  presente  regolamento  stabilisce,  ai sensi dell'Art. 12
della  legge  regionale  del  22 aprile  2004,  n.  13 (Interventi in
materia  di  professioni), le misure, i criteri e le modalita' per la
concessione  di  finanziamenti,  per la promozione e l'avvio di forme
associate  o  societarie  di attivita' professionali tra soggetti che
esercitino  la  medesima o diverse professioni, ai sensi dell'Art. 11
della legge regionale n. 13/2004.
                               Art. 2.
                             Definizioni

    1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
      a) per ufficio competente: il servizio professioni e interventi
settoriali istituito presso la direzione centrale lavoro, formazione,
universita' e ricerca;
      b) per  data  di  inizio  dell'attivita' professionale in forma
associata o societaria: la data del primo rilascio del certificato di
attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle
entrate  territorialmente  competente.  Tale  data  non  deve  essere
anteriore  alla  data  di  entrata in vigore della legge regionale n.
13/2004.
                               Art. 3.
                       Beneficiari e requisiti

    1.   Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  presente
regolamento:
      a) i  prestatori  di  attivita'  professionali ordinistiche che
avviano   un'   attivita'   in  forma  associata  denominata  «studio
associato»;
      b) i  prestatori  di  attivita'  professionali ordinistiche che
avviano  un'attivita'  in  forma  societaria,  qualora  consentita da
specifiche normative di settore;
      c) i prestatori di attivita' professionali non ordinistiche che
avviano un'attivita' in forma societaria.
    2.  Le  attivita'  professionali, esercitate in forma associata o
societaria  ed  avviate  in data non anteriore a quella di entrata in
vigore  della  legge regionale n. 13/2004, possono essere le medesime
ovvero diverse.
    3.  I soggetti che avviano un'attivita' professionale nella forma
dello  studio associato sono ammessi ai contributi di cui al presente
regolamento qualora gli studi associati:
      a) abbiano sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli
associati svolga l'attivita' in Regione;
      b) riuniscano  esclusivamente  soggetti regolarmente iscritti a
ordini  o  collegi  professionali ai. sensi dell'Art. 2229 del codice
civile;
      c) riuniscano  soggetti  che  svolgono attivita' esclusivamente
libera  e  professionale  e  non  sono lavoratori dipendenti, anche a
tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di
anzianita'  erogata  dall'I.N.P.S.  o  da  altre  casse  pubbliche  o
private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti,
coltivatori  diretti, titolari di impresa individuale, amministratori
di societa' di persone o di capitali;
      d) non  riuniscano  il  coniuge, parenti fino al terzo o affini
fino al secondo grado;
      e) rispettino   quanto   previsto   dalla  legge  n.  1815  del
23 novembre  1939  (Disciplina  giuridica degli studi di assistenza e
consulenza).
    4.  I soggetti che avviano un'attivita' professionale ordinistica
in  forma  societaria  sono  ammessi ai contributi di cui al presente
regolamento qualora le societa':
      a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed
almeno il 51% dei soci svolga l'attivita' in Regione;
      b) riuniscano  esclusivamente  soggetti regolarmente iscritti a
ordini  o  collegi  professionali  ai sensi dell'Art. 2229 del codice
civile;
      c) riuniscano  soggetti  che  svolgono attivita' esclusivamente
libera  e  professionale  e  non  sono lavoratori dipendenti, anche a
tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di
anzianita'  erogata  dall'I.N.P.S.  o  da  altre  casse  pubbliche  o
private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;
      d) non  riuniscano  il  coniuge, parenti fino al terzo o affini
fino al secondo grado;
      e) siano  costituite in base ad espressa e specifica' normativa
di settore;
      f) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese.
    5.   I   soggetti  che  avviano  un'attivita'  professionale  non
ordinistica  in forma societaria sono ammessi ai contributi di cui al
presente regolamento qualora le societa':
      a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed
almeno il 51% dei soci svolga l'attivita' in Regione;
      b) riuniscano  esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni
inserite  nel  registro  di  cui  all'Art. 4 della legge regionale n.
13/2004;
      c) riuniscano  soggetti  che  svolgono attivita' esclusivamente
libera  e  professionale  e  non  sono lavoratori dipendenti, anche a
tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di
anzianita'  erogata  dall'I.N.P.S.  o  da  altre  casse  pubbliche  o
private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;
      d) non  riuniscano  il  coniuge, parenti fino al terzo o affini
fino al secondo grado;
      e) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese.
    6.  Le  forme  associate  o societarie di attivita' professionali
riuniscono   liberi   professionisti   di   eta'   non  superiore  ai
quarantacinque  anni alla data di inizio dell'attivita' medesima come
specificato all'Art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
    7.  Si  prescinde  dal limite di eta' di cui al comma che precede
qualora  la  forma  associata o societaria di attivita' professionali
riunisca:
      a) almeno  un lavoratore in mobilita' che intraprende la libera
professione;
      b) almeno   un  lavoratore  disoccupato  di  lunga  durata  che
intraprende la libera professione;
      c) almeno il 60% di libere professioniste donne.
    8.  Si  prescinde,  infine, dal limite di eta' di cui al comma 6,
qualora  la  forma  associata  o  societaria  sia  costituita in zone
classificate  totalmente  montane in base alla deliberazione giuntale
n. 3303/2000.
    9. Sono escluse dal beneficio le societa' di fatto.
    10. I requisiti indicati devono permanere per l'intera durata del
periodo contributivo.
                               Art. 4.
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili

    1.  Sono  ammesse  a  finanziamento  le iniziative concernenti le
spese  connesse all'avvio di un'attivita' professionale ordinistica e
non ordinistica in forma associata o societaria.
    2.  Per  avvio si intende il periodo di tre anni decorrente dalla
data  di  inizio  dell'attivita'  professionale  indicata all'Art. 2,
comma 1,  lettera b).  Il  termine  ultimo per la presentazione delle
domande  di  finanziamento  e'  di  trenta  giorni  decorrente  dalla
scadenza del periodo di tre anni.
    3.  A  tale  fine  sono  ammissibili  a  contributo  le  seguenti
tipologie di spesa:
      a) spese per analisi di fattibilita' e consulenza relative alla
conoscenza   del   mercato   ed   alla  valutazione  della  validita'
finanziaria ed economica dell'attivita' intrapresa;
      b) spese   per   l'organizzazione   di   incontri  e  congressi
interdisciplinari  finalizzati all'aggiornamento professionale e alla
cooperazione sinergica tra professionalita';
      c) spese  relative alla partecipazione a fiere, manifestazioni,
eventi  e  congressi in ambito nazionale e internazionale finalizzati
al confronto e all'interazione delle cognizioni e delle problematiche
afferenti al settore di appartenenza;
      d) spese per viaggi di formazione all'estero;
      e) spese per lo sviluppo di metodologie, di modelli tecnologici
e di organizzazione in generale, con particolare riguardo ai processi
comunitari di internazionalizzazione;
      f) spese per abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche
dati,  nonche'  spese  per  l'acquisto  dei  software  necessari allo
svolgimento  dell'attivita'  e  per la realizzazione di un sito web e
collegamenti in rete;
      g) spese  per  l'acquisto  e  l'installazione  di  attrezzature
tecnologiche    finalizzate    all'impianto   ed   allo   svolgimento
dell'attivita' professionale;
      h) spese   per  l'acquisizione  di  beni  strumentali,  arredi,
macchine  d'ufficio,  attrezzature  anche  informatiche  strettamente
connesse all'attivita' esercitata.
    4.  Non  sono  ammissibili le spese relative all'acquisto di beni
usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto, cellulari.
    5.  Le  spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese
bancarie,  d'incasso,  di  trasporto,  di  imballaggio e di eventuali
altre imposte.
    6.   Non   sono  ammissibili  le  spese  eventualmente  sostenute
anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.
                               Art. 5.
                         Computo dei termini

    1.  Al  fine  del  computo  di ogni termine previsto dal presente
regolamento  trovano  applicazione le disposizioni dell'Art. 2963 del
codice civile.
                               Art. 6.
                           Regime d'aiuto

    1. I contributi sono concessi secondo la regola de minimis di cui
al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L,
n. 10, del 13 gennaio 2001.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  2  del  regolamento  di cui al comma 1,
l'importo  complessivo  degli  aiuti  «de  minimis» accordato ad ogni
singolo   studio   associato   e   ad   ogni   singola  societa'  tra
professionisti non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni.
                               Art. 7.
                               Domanda

    1.  Le  domande  sono  presentate  all'ufficio  competente, prima
dell'avvio  del  programma  di  spesa  di  cui all'Art. 4 su apposito
modello  e  secondo  la  normativa fiscale vigente e comunque per una
sola volta.
    2.  Le  domande  presentate  ai sensi del comma 1, sono corredate
dalla seguente documentazione:
      a) relazione   analitica  delle  iniziative  per  le  quali  si
richiede  il  finanziamento  debitamente  sottoscritta  dal  soggetto
legittimato a richiedere il finanziamento;
      b)  prospetto  dettagliato  delle  singole spese che si intende
sostenere  distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'Art.
4,  comma 3,  e  corredate dal relativo preventivo ove le spese siano
documentabili;
      c) fotocopia  del codice fiscale e di un documento di identita'
in  corso  di  validita'  del  soggetto  legittimato  a richiedere il
finanziamento;
      d) elenco recante il codice fiscale e gli estremi del documento
di  identita'  di  ciascun  componente  lo studio associato ovvero di
ciascun socio facente parte della societa', in corso di validita';
      e) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A.
riferito   allo   studio   associato   ovvero   alla   societa'   tra
professionisti.
    3.  Per  soggetto  legittimato  a  richiedere il finanziamento si
intende:
      a) per  quanto  concerne gli studi associati, il professionista
formalmente designato a rappresentare lo studio;
      b) per  quanto  concerne  le  societa'  tra  professionisti, il
legale rappresentante della societa'.
    4.  Con  riferimento agli studi associati di cui all'Art. 1 della
legge n. 1815/1939, la domanda di cui al comma 2, e' integrata da:
      a) atto  recante  il  conferimento  ad  uno  dei professionisti
facenti  parte dello studio associato della facolta' di rappresentare
lo studio;
      b) elenco  recante  la data di iscrizione agli ordini o collegi
professionali  di  cui  all'Art.  2229  del  codice civile di ciascun
componente lo studio associato;
      c) atto  comprovante  la  costituzione dello studio associato e
relativa denominazione come risultante dall'anagrafe tributaria.
    5.  Con  riferimento alle societa' tra professionisti ordinistici
la domanda di cui al comma 2, e' integrata da:
      a) elenco  recante  la data di iscrizione agli ordini o collegi
professionali  di  cui  all'Art.  2229  del  codice civile di ciascun
socio;
      b) atto  comprovante  l'iscrizione  della  societa' al registro
delle imprese.
    6.   Con   riferimento   alle  societa'  tra  professionisti  non
ordinistici, la domanda di cui al comma 2 e' integrata da:
      a) elenco   recante  la  data  di  adesione  di  ciascun  socio
all'associazione   di   prestatori  di  attivita'  professionale  non
ordinistica  inserita  nel registro regionale di cui all'Art. 4 della
legge regionale n. 13/2004;
      b) atto  comprovante  l'iscrizione  della  societa' al registro
delle imprese.
                               Art. 8.
                             Concessione

    1.  L'ufficio  competente  verifica,  in  ordine  cronologico  di
presentazione,  la  regolarita'  delle  domande, la completezza della
documentazione   allegata   e  la  sussistenza  delle  condizioni  di
ammissibilita' previste dal presente regolamento.
    2.  Il  procedimento  di  concessione  del contributo si conclude
entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
    3.  Nel  caso  di  documentazione mancante o incompleta l'ufficio
competente  richiede  le  necessarie  integrazioni. La documentazione
integrativa  e'  inviata  nel  termine  di  un  mese  dalla  data  di
ricevimento  dell'apposita  richiesta, ferma restando la possibilita'
per  l'interessato  di  richiedere,  in via preventiva, una deroga al
termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.
    4.  Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione
del procedimento e' sospeso.
    5.   Alla   conclusione  del  procedimento  l'ufficio  competente
comunica all'interessato:
      a) l'ammissibilita' del finanziamento;
      b)    l'ammissibilita'   della   domanda,   ma   la   sua   non
finanziabilita';
      c) l'inammissibilita'    della    domanda,    indicandone    le
motivazioni.
    6. L'ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della
concessione del contributo richiede al beneficiario una dichiarazione
resa  ai  sensi  della  vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,   riguardante   gli  aiuti  «de  minimis»  eventualmente
ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.
                               Art. 9.
                      Riduzione del contributo

    1.  Qualora  si  accerti  che  uno o piu' componenti dello studio
associato  ovvero  uno  o piu' soci della societa' tra professionisti
ordinistici  e  non, abbiano percepito, nel quinquennio precedente la
data  di  presentazione della domanda di finanziamento, un contributo
come  prestatori  di  attivita'  professionale  esercitata  in  forma
individuale ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale n. 13/2004, il
contributo  di  cui  al presente regolamento viene ridotto in sede di
concessione.
    2.  La  riduzione  e'  disposta  nella percentuale risultante dal
rapporto  tra  il  numero  di  coloro  che hanno gia' beneficiato del
contributo  indicato al comma 1 ed il numero dei componenti lo studio
associato   ovvero   dei   soci  delle  societa'  tra  professionisti
ordinistici e non ordinistici.
                              Art. 10.
                      Ammontare del contributo

    1.  L'ammontare  del  contributo  e'  pari  al  30%  delle  spese
ammissibili, nei limiti di cui al comma 2.
    2.  L'importo  minimo  del  contributo  e'  pari a 2.500,00 euro,
quello massimo e' pari a 10.000,00 euro.
    3.  Il  contributo  non  e'  cumulabile  con  altri finanziamenti
concessi,  a  qualsiasi  titolo, per le stesse finalita' ed aventi ad
oggetto le stesse spese.
                              Art. 11.
                             Erogazione

    1.  I  beneficiari  sono  tenuti ad ultimare gli interventi per i
quali  il  contributo  e' stato concesso entro sei mesi dalla data di
concessione.
    2.  Su  motivata  preventiva  richiesta  del soggetto legittimato
indicato  all'Art.  7,  comma 3,  il  termine  di  cui  al comma 1 e'
prorogato di ulteriori sei mesi.
    3. Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto legittimato
presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del
periodo di cui ai commi 1 e 2:
      a) una  relazione  illustrativa  sugli  interventi  realizzati,
debitamente  sottoscritta, corredata dalla relativa documentazione di
spesa;
      b) una ulteriore dichiarazione riguardante eventuali contributi
de minimis concessi.
    4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'ammontare previsto nel
prospetto di cui all'Art. 7, comma 2, lettera b).
    5.  La  documentazione  giustificativa  della spesa, annullata in
originale,  e' presentata in copia non autenticata e corredata da una
dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta
agli originali.
    6.   Sono   valide,   quale  documentazione  di  spesa,  ai  fini
dell'erogazione  del  contributo,  fatture  quietanzate  per l'intero
importo  ed  ogni  altro documento considerato valido ai fini fiscali
aventi  una  data compresa tra la data di presentazione della domanda
ed i termini indicati ai commi 1 e 2.
    7.  L'ufficio  competente si riserva la facolta' di richiedere in
qualunque momento l'esibizione degli originali.
    8.  Nel  caso  di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio
competente  richiede  le  necessarie  integrazioni. La documentazione
integrativa  e'  inviata  nel  termine  di  un  mese  dalla  data  di
ricevimento    dell'apposita   comunicazione,   ferma   restando   la
possibilita'  di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine
pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.
    9.  L'ufficio  competente,  ad  avvenuta acquisizione di tutta la
documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.
                              Art. 12.
             Erogazione del contributo in via anticipata

    1.  Il  contributo  previsto dal presente regolamento puo' essere
erogato   in   via   anticipata   previa  presentazione  di  apposita
fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma
da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
    2.  La  misura  dell'anticipazione  e' pari al 70% del contributo
concesso.
    3.  Le  fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del
beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
    4.   Gli   interessati  richiedono  l'erogazione  anticipata  del
contributo   ad   avvenuta  concessione  dello  stesso  e  presentano
l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.
                              Art. 13.
                           Documentazione

    1.  Ai  fini  dell'osservanza  dei  termini previsti dal presente
regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e,
ove   si   provveda  all'inoltro  a  mezzo  raccomandata,  il  timbro
dell'ufficio   postale   di   spedizione;  in  quest'ultimo  caso  la
documentazione   e'   ritenuta  ammissibile  purche'  pervenga  entro
quindici  giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In
entrambi  i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per
gli uffici e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
                              Art. 14.
                      Vincolo destinazione beni

    1.  Il  beneficiario  dei contributi ha l'obbligo di mantenere la
destinazione  dei  beni  mobili  per la durata di tre anni dalla data
dell'acquisto.
    2.  Il  beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni
anno,   una   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta'
attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.
                              Art. 15.
              Cause di rideterminazione del contributo

    1.   L'ufficio  competente  provvede  alla  rideterminazione  del
contributo:
      a) quando  il  contributo  da  erogare  comporta il superamento
della soglia «de minimis»;
      b) quando  le  spese  rendicontate risultano inferiori a quelle
ammesse  a  contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo
stabilito  dall'Art.  10,  comma 2 e di quello previsto dall'Art. 17,
comma 1, lettera b).
                              Art. 16.
                           Domande inevase

    1.  Le  domande  di  contributo rimaste inevase per insufficiente
disponibilita'   annuale  di  bilancio,  sono  accolte  con  i  fondi
stanziati nel bilancio successivo.
                              Art. 17.
                               Revoca

    1.  Ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7  (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e  di  diritto  di  accesso)  e  successive modifiche ed integrazioni
l'ufficio  competente  procede alla revoca del contributo qualora, in
particolare:
      a) gli  interventi  per i quali il contributo e' stato concesso
non siano realizzati entro i termini previsti dall'Art. 11, commi 1 e
2;
      b) gli  interventi  per i quali il contributo e' stato concesso
siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
      e) sia stata riscontrata la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni  rese  in  base  alla  vigente  normativa in materia di
dichiarazioni   sostitutive,  salvo  quanto  previsto  dall'Art.  71,
comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445   (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
      d) siano   venuti  meno  uno  o  piu'  dei  requisiti  previsti
dall'Art. 3 del presente regolamento.
                              Art. 18.
                        Ispezioni e controlli

    1.  In qualsiasi momento l'ufficio competente dispone ispezioni e
controlli,  anche  a  campione,  in relazione agli incentivi concessi
allo  scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il
rispetto  degli  obblighi  previsti,  nonche'  la  veridicita'  delle
dichiarazioni rese.
                              Art. 19.
                             Modulistica

    1.  L'ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista
dal presente regolamento.
                              Art. 20.
                               Rinvio

    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si  applicano  le  norme  stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.
                              Art. 21.
                         Disposizioni finali

    1.  Le  domande  di  finanziamento  sono  presentate  all'ufficio
competente,  su apposito modello, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
    2.  Le  societa'  costituite  tra  professionisti non ordinistici
aderenti  alle associazioni dei prestatori di attivita' professionali
non  ordinistiche  gia'  liberamente  costituitesi possono presentare
domanda  di  finanziamento  ad  avvenuto inserimento delle stesse nel
registro  regionale  di  cui  all'Art.  4  della  legge  regionale n.
13/2004.
                              Art. 22.
                          Entrata in vigore

    1. Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy