Art. 12. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al-l'Art. 11, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 11 e' il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni effettuate dai funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della Regione e dei comuni. 3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'Art. 11 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) del bilancio regionale.