Art. 12.
        Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

    1.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di  cui
al-l'Art.  11,  si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
24 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche al sistema penale), da ultimo
modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    2.  Competente  all'irrogazione  delle sanzioni amministrative di
cui  all'Art.  11  e'  il  Presidente della Regione, sulla base degli
accertamenti   e   delle  contestazioni  effettuate  dai  funzionari,
ufficiali e agenti dello Stato, della Regione e dei comuni.
    3.  I  proventi  delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'Art.   11  sono  introitati  sul  capitolo  7700  (Proventi  pene
pecuniarie per contravvenzioni) del bilancio regionale.