Art. 13.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

    1.  Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7 e
10 l'autorizzazione e' sospesa:
      a) da  un  minimo  di  venti  ad un massimo di quaranta giorni,
sulla   base   del  numero  delle  violazioni  sanzionate  nel  corso
dell'anno.   Il   numero   minimo  delle  violazioni  da  prendere  a
riferimento  e'  di  quattro  per le aziende con un numero di autobus
disponibili  da  uno a cinque. Tale numero aumenta di una unita' ogni
cinque  autobus  in  piu'  disponibili,  fino  ad un massimo di dieci
violazioni;
      b) da  un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni per
le  imprese  che,  nel  corso  di  un  anno,  commettono  almeno  due
violazioni   gravi   indipendentemente   dal   numero  degli  autobus
disponibili  ai  sensi  dell'Art.  1  del  decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  dell'11 marzo  2004  (Parametri di
riferimento  per  la  determinazione  da  parte delle singole regioni
della  misura  delle  sanzioni  pecuniarie in relazione alla gravita'
delle  infrazioni  commesse  nonche'  dei  casi  in cui e' consentito
procedere  alla  sospensione  o  alla  revoca dell'autorizzazione, in
attuazione   dell'Art.  3,  della  legge  11 agosto  2003,  n.  218),
dovendosi  intendere  per violazione grave quella sanzionata ai sensi
dell'Art.  11 della presente legge in misura superiore alla meta' del
massimo edittale previsto.
    2. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa:
      a) effettua    il    servizio    nonostante    la   sospensione
dell'autorizzazione;
      b) viola le disposizioni di cui all'Art. 9;
      c) nell'arco  di  cinque  anni,  incorre in un provvedimento di
sospensione  per  un periodo complessivamente superiore a centottanta
giorni.