Art. 13. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 l'autorizzazione e' sospesa: a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni, sulla base del numero delle violazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento e' di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero aumenta di una unita' ogni cinque autobus in piu' disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni; b) da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni per le imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due violazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'Art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse nonche' dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'Art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218), dovendosi intendere per violazione grave quella sanzionata ai sensi dell'Art. 11 della presente legge in misura superiore alla meta' del massimo edittale previsto. 2. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa: a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione; b) viola le disposizioni di cui all'Art. 9; c) nell'arco di cinque anni, incorre in un provvedimento di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.