Art. 14.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Le  autorizzazioni  comunali  gia'  rilasciate,  alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, per l'attivita' di noleggio
di  autobus  con  conducente  restano  valide non oltre i dodici mesi
successivi alla predetta data.
    2.  Entro  il  termine di dodici mesi di cui al comma 1, i comuni
comunicano  ai  titolari  delle  imprese  la  data  di scadenza delle
autorizzazioni  rilasciate;  le imprese interessate, per continuare a
svolgere  l'attivita',  devono essere in possesso dell'autorizzazione
di  cui  all'Art.  3;  in  mancanza,  si applicano le sanzioni di cui
all'Art. 11, comma 1.
    3. In deroga a quanto stabilito dall'Art. 7, comma 1, gli autobus
destinati  al  servizio di noleggio con conducente gia' immatricolati
alla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  possono
raggiungere  una vetusta' superiore a dodici anni, ma non superiore a
quindici.