Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Le autorizzazioni comunali gia' rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attivita' di noleggio di autobus con conducente restano valide non oltre i dodici mesi successivi alla predetta data. 2. Entro il termine di dodici mesi di cui al comma 1, i comuni comunicano ai titolari delle imprese la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate; le imprese interessate, per continuare a svolgere l'attivita', devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'Art. 3; in mancanza, si applicano le sanzioni di cui all'Art. 11, comma 1. 3. In deroga a quanto stabilito dall'Art. 7, comma 1, gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente gia' immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge possono raggiungere una vetusta' superiore a dodici anni, ma non superiore a quindici.