Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

    1. Ai fini della presente legge, si intende per:
      a)  imprese  esercenti  servizi  di  noleggio  di  autobus  con
conducente,   quelle   che,   in   possesso  dei  requisiti  relativi
all'accesso   alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di
viaggiatori,   secondo   quanto   previsto  dal  decreto  legislativo
22 dicembre  2000,  n.  395 (Attuazione della direttiva del consiglio
dell'Unione  europea  n. 98/1976/CE del 1° ottobre 1998, modificativa
della  direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso
alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di  merci  e  di
viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di  diplomi,
certificati  e  altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta'  di  stabilimento  di  detti  trasportatori  nel settore dei
trasporti   nazionali   ed  internazionali),  svolgono  attivita'  di
trasporto  di  persone  con  le  modalita'  di  cui  alla lettera b),
utilizzando  autobus  rispondenti  alle  caratteristiche  tecniche di
esercizio, dei quali hanno la disponibilita';
      b) servizi  di noleggio di autobus con conducente, i servizi di
trasporto  di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per
uno   o   piu'  viaggi  richiesti  da  terzi  committenti  o  offerti
direttamente  a  gruppi precostituiti, con preventiva definizione del
periodo  di  effettuazione,  della  durata e dell'importo complessivo
dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da
corrispondere  unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti
del gruppo;
      c) autobus,  gli  autoveicoli  definiti  dall'Art. 54, comma 1,
lettera b),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada);
      d) disponibilita'   degli   autobus,   il   legittimo  possesso
conseguente  ad  acquisto  in  proprieta',  usufrutto,  locazione con
facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.