Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente, quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione europea n. 98/1976/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), svolgono attivita' di trasporto di persone con le modalita' di cui alla lettera b), utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'; b) servizi di noleggio di autobus con conducente, i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo; c) autobus, gli autoveicoli definiti dall'Art. 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); d) disponibilita' degli autobus, il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto, locazione con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.