Art. 5.
                Disposizioni concernenti i conducenti

    1.  I  conducenti  dei  mezzi  adibiti ai servizio di noleggio di
autobus   con   conducente   possono  essere  lavoratori  dipendenti,
lavoratori   assunti  con  contratto  a  termine  o  altre  tipologie
contrattuali   per  lavoro  temporaneo  consentite.  dalla  normativa
vigente, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese titolari
delle relative autorizzazioni.
    2.  La  qualita'  di  dipendente o di lavoratore con contratto di
prestazioni  di lavoro temporaneo e' attestata mediante dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta', resa dal legale rappresentante
dell'impresa  ai  sensi  dell'Art.  36 della legge regionale 2 luglio
1999,   n.   18   (Nuove   disposizioni  in  materia  d  procedimento
amministrativo,  di  diritto di accesso ai documenti amministrativi e
di  dichiarazioni  sostitutive.  Abrogazione  della  legge  regionale
6 settembre  1991,  n.  59),  dalla  quale,  nel  caso  di lavoratore
dipendente,  risultino,  altresi',  gli estremi della registrazione a
libro  matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria.
Tale  documentazione  deve  essere  in  possesso del dipendente e del
lavoratore   in   servizio.   La   qualita'   di  titolare,  socio  o
collaboratore  familiare  deve risultare dall'iscrizione nei registro
delle imprese.