Art. 5. Disposizioni concernenti i conducenti 1. I conducenti dei mezzi adibiti ai servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori assunti con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite. dalla normativa vigente, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni. 2. La qualita' di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo e' attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia d procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresi', gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualita' di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare dall'iscrizione nei registro delle imprese.