Art. 8.
 Attivita' di noleggio di autobus acquistati con contributo pubblico

    1.  E'  vietato l'utilizzo, anche occasionale, per l'attivita' di
noleggio, di autobus acquistati con contributo pubblico anche in data
anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
    2.  In  deroga  a  quanto  stabilito al comma 1, l'uso di autobus
acquistati  con  contributo  pubblico  e'  consentito  unicamente  in
situazioni  di emergenza che richiedano la temporanea sostituzione di
servizi  di  trasporto pubblico locale, di norma effettuati con mezzi
ferroviari, funivie o funicolari.
    3.  L'autorizzazione  di  cui  all'Art.  29 della legge regionale
1° settembre  1997,  n.  29 (Norme in materia di servizi di trasporto
pubblico  di  linea),  non  puo'  essere  concessa  per  gli  autobus
destinati al servizio di linea acquistati con contributo pubblico.