Art. 8. Attivita' di noleggio di autobus acquistati con contributo pubblico 1. E' vietato l'utilizzo, anche occasionale, per l'attivita' di noleggio, di autobus acquistati con contributo pubblico anche in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'uso di autobus acquistati con contributo pubblico e' consentito unicamente in situazioni di emergenza che richiedano la temporanea sostituzione di servizi di trasporto pubblico locale, di norma effettuati con mezzi ferroviari, funivie o funicolari. 3. L'autorizzazione di cui all'Art. 29 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), non puo' essere concessa per gli autobus destinati al servizio di linea acquistati con contributo pubblico.