Art. 2. Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 25/2004 1. Alla legge regionale n. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 2 dell'Art. 1 e' abrogata; b) le lettere c) ed e) del comma 3 dell'Art. 2 sono abrogate.