Art. 2.
   Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 25/2004
    1.  Alla  legge  regionale  n. 25/2004 sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) la lettera d) del comma 2 dell'Art. 1 e' abrogata;
      b) le lettere c) ed e) del comma 3 dell'Art. 2 sono abrogate.