Art. 11. Abrogazioni e norme transitorie 1. Le comunita' montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella «A» operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'Art. 2. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e le disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella «A» e le medesime comunita' montane sono soppresse. 2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i presidenti delle comunita' montane comunicano all'assessore degli enti locali: a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; b) la situazione di bilancio; c) l'elenco dei procedimenti in corso; d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica. 3. Qualora i presidenti delle comunita' montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta. 4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della giunta su proposta dell'assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunita' montane soppresse, in base ai seguenti criteri: a) prioritariamente alla comunita' montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunita' soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario; b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunita' montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario; c) in ulteriore subordine in favore dei comuni gia' facenti parte delle soppresse comunita' montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario. 5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunita' montane soppresse in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri: a) prioritariamente alla comunita' montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunita' soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota; b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunita' montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessita' organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunita' montana cessata; c) in ulteriore subordine ai comuni gia' facenti parte delle soppresse comunita' montane. 6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui e' affidata la loro conclusione. 7. Le indennita' dei presidenti e degli assessori delle unioni non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune piu' popoloso della stessa unione di comuni.