Art. 11.
                   Abrogazioni e norme transitorie
    1. Le comunita' montane istituite con le leggi regionali elencate
nell'allegata   tabella   «A»  operano  fino  al  novantesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  del  piano  di riordino degli ambiti
territoriali   ottimali   di   cui   all'Art.   2.  A  decorrere  dal
novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e le disposizioni
regionali  elencate nell'allegata tabella «A» e le medesime comunita'
montane sono soppresse.
    2.  Sessanta  giorni  prima  della scadenza del termine di cui al
comma 1,    i   presidenti   delle   comunita'   montane   comunicano
all'assessore degli enti locali:
      a) lo  stato  di  consistenza  dei  beni mobili ed immobili, la
ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
      b) la situazione di bilancio;
      c) l'elenco dei procedimenti in corso;
      d) le   tabelle  organiche,  la  composizione  degli  organici,
l'elenco  del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile
a definirne la posizione giuridica.
    3.  Qualora  i  presidenti delle comunita' montane non provvedano
entro  il  termine, il Presidente della Regione nomina un commissario
ad acta.
    4.  Entro  i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
di  cui  al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera  della  giunta su proposta dell'assessore degli enti locali,
si    provvede,    acquisita   l'intesa   degli   enti   destinatari,
all'assegnazione  dei beni delle comunita' montane soppresse, in base
ai seguenti criteri:
      a) prioritariamente  alla  comunita'  montana,  alla  unione di
comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il
cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunita'
soppressa  ovvero  a  ciascuna di esse pro quota, a condizione che il
bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;
      b) in  subordine  alla  provincia  fra  quelle istituite con la
legge  regionale  12 luglio  2001,  n. 9 nel cui territorio insisteva
anche in parte la comunita' montana cessata, a condizione che il bene
insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;
      c) in  ulteriore  subordine  in  favore dei comuni gia' facenti
parte  delle  soppresse  comunita'  montane, a condizione che il bene
insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.
    5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita
l'intesa  degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale
delle  comunita' montane soppresse in ruolo alla data del 31 dicembre
2004, in base ai seguenti criteri:
      a) prioritariamente  alla  comunita'  montana,  alla  unione di
comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il
cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunita'
soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota;
      b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunita'
montana  soppressa  risulti  in  eccedenza  rispetto  alle necessita'
organizzative  degli  enti che vi succedono ai sensi della precedente
lettera a),  alla  provincia  nel  cui  territorio insisteva anche in
parte la comunita' montana cessata;
      c) in  ulteriore  subordine  ai comuni gia' facenti parte delle
soppresse comunita' montane.
    6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso
e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui
e' affidata la loro conclusione.
    7.  Le  indennita'  dei presidenti e degli assessori delle unioni
non  possono  rispettivamente  superare  quelle  del  sindaco e degli
assessori del comune piu' popoloso della stessa unione di comuni.