Art. 17. Impianti sportivi 1. Dopo l'Art. 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Contributi e priorita' per le unioni e le comunita' montane). - 1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale. 2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'Art. 11 sono innalzate rispettivamente al 90, 75 e 60 per cento dei costi globali. Le gestioni associate possono destinare a copertura della quota a loro carico, i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte. 3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione associata e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione.».