Art. 17.
                          Impianti sportivi
    1.  Dopo  l'Art.  11  della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17
(Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) e' inserito il seguente:
    «Art. 11-bis (Contributi e priorita' per le unioni e le comunita'
montane).  -  1.  Il piano triennale ed i programmi annuali riservano
alle  unioni  di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di
gestione  associata  i  cui ambiti territoriali siano coerenti con le
previsioni  del  piano  degli  ambiti ottimali di cui all'Art. 2, una
quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla
realizzazione   di   impianti   sportivi,   per   la   realizzazione,
l'ampliamento  o  la  trasformazione  di impianti da destinare ad uso
sovracomunale.
    2.  Per  i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le
quote  previste  dalle  lettere a),  b) e c) del comma 2 dell'Art. 11
sono  innalzate  rispettivamente  al  90, 75 e 60 per cento dei costi
globali.  Le  gestioni  associate possono destinare a copertura della
quota  a  loro  carico,  i  fondi  trasferiti,  ai  sensi della legge
regionale  10 giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema
delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.
    3.  Ai  fini  della  valutazione della potenziale utenza si tiene
conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione
associata   e  della  presenza,  distribuzione,  diversificazione  di
impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione.».