Art. 18. Musei di enti locali 1. I contributi agli enti locali di cui all'Art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei. 2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 e' assicurata priorita' agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e comunita' montane o da altre gestioni in forma associata indicate dal Piano regionale di riordino degli ambiti territoriali. 3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilita' del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.