Art. 2.
                 Riordino degli ambiti territoriali.
    1.  Il  piano  per il riordino degli ambiti territoriali ottimali
per  l'esercizio  associato  delle  funzioni e' approvato, in sede di
prima  applicazione, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente
legge e successivamente ogni tre anni.
    2. Il piano:
      a) individua i caratteri territoriali degli ambiti adeguati per
l'esercizio  delle  funzioni  in  forma  associata, in considerazione
della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione
delle regioni storiche della Sardegna;
      b) opera  la ricognizione delle gestioni associate costituite o
in itinere;
      c) specifica   i   servizi   comunali  ritenuti  fondmentali  e
prioritari  per  l'esercizio  delle  funzioni  in forma associata con
particolare riguardo: ai servizi amministrativi, tecnico-urbanistici,
ambientali,    di    vigilanza    urbana,    culturali,   scolastici,
socio-assistenziali.
    3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge
i  comuni  della Regione con atto deliberativo del consiglio comunale
da  inoltrare all'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica,  esprimono  le  proprie  determinazioni  riguardanti  la
collocazione  del  proprio  comune in ambiti ottimali per l'esercizio
associato di funzioni con riguardo:
      a) alle circoscrizioni provinciali;
      b) alle  regioni  storiche  e ai caratteri sociali ed economici
dei territori;
      c) alle precedenti delimitazioni delle comunita' montane:
      d) alla presenza di forme associate di gestione di funzioni fra
comuni.
    Al fine di un corretto avvio e di una adeguata informazione sulle
procedure  di  cui al presente comma, le amministrazioni provinciali,
in  accordo con l'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica,  indicono apposita assemblea provinciale dei sindaci del
territorio  per  esporre  obiettivi,  indirizzi  e procedure volti al
pieno conseguimento di quanto previsto dal presente articolo.
    4.  La giunta regionale, entro i successivi due mesi, su proposta
dell'Assessore degli enti locali, predispone uno schema di piano.
    5.  Lo  schema di piano e' trasmesso al consiglio delle autonomie
locali  per  le  procedure  di  cui all'Art. 13 della legge regionale
17 gennaio  2005,  n. 1, al consiglio regionale per l'espressione del
parere  da parte della commissione consiliare competente. Insieme con
la  richiesta  di  parere  e' trasmessa una relazione sui processi di
aggregazione  e  collaborazione  fra  comuni,  sugli  obiettivi degli
incentivi   previsti,  sulle  ricadute  attese  nell'esercizio  delle
funzioni  con  particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al
requilibrio  socio-economico  fra  territori.  Il  parere e' espresso
entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde da esso.
    6.  Il  piano  per il riordino degli ambiti territoriali ottimali
per  le  funzioni  associate  e'  approvato  dalla giunta regionale e
pubblicato con decreto del Presidente della Regione.
    7.  Successivamente  all'approvazione  del  piano,  con  motivata
delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore degli enti
locali,  puo'  essere  disposta  deroga  al  piano di cui al presente
articolo,   su   specifica   richiesta   di  un  comune  interessato,
comprovante   sul   piano   territoriale,  economico  e  sociale  una
differente  configurazione di appartenenza all'ambito ottimale. Se la
richiesta  riguarda  contemporaneamente  piu' comuni, la procedura di
modifica  degli  ambiti  ottimali  e'  quella  prevista dal comma 5 e
seguenti.
    8. La procedura di cui al presente articolo si applica in sede di
rinnovo  triennale  del  Piano;  a  tal fine la giunta regionale, con
avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Sardegna, comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo.