Art. 2. Riordino degli ambiti territoriali. 1. Il piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni e' approvato, in sede di prima applicazione, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni. 2. Il piano: a) individua i caratteri territoriali degli ambiti adeguati per l'esercizio delle funzioni in forma associata, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna; b) opera la ricognizione delle gestioni associate costituite o in itinere; c) specifica i servizi comunali ritenuti fondmentali e prioritari per l'esercizio delle funzioni in forma associata con particolare riguardo: ai servizi amministrativi, tecnico-urbanistici, ambientali, di vigilanza urbana, culturali, scolastici, socio-assistenziali. 3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni della Regione con atto deliberativo del consiglio comunale da inoltrare all'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, esprimono le proprie determinazioni riguardanti la collocazione del proprio comune in ambiti ottimali per l'esercizio associato di funzioni con riguardo: a) alle circoscrizioni provinciali; b) alle regioni storiche e ai caratteri sociali ed economici dei territori; c) alle precedenti delimitazioni delle comunita' montane: d) alla presenza di forme associate di gestione di funzioni fra comuni. Al fine di un corretto avvio e di una adeguata informazione sulle procedure di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali, in accordo con l'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, indicono apposita assemblea provinciale dei sindaci del territorio per esporre obiettivi, indirizzi e procedure volti al pieno conseguimento di quanto previsto dal presente articolo. 4. La giunta regionale, entro i successivi due mesi, su proposta dell'Assessore degli enti locali, predispone uno schema di piano. 5. Lo schema di piano e' trasmesso al consiglio delle autonomie locali per le procedure di cui all'Art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, al consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della commissione consiliare competente. Insieme con la richiesta di parere e' trasmessa una relazione sui processi di aggregazione e collaborazione fra comuni, sugli obiettivi degli incentivi previsti, sulle ricadute attese nell'esercizio delle funzioni con particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al requilibrio socio-economico fra territori. Il parere e' espresso entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. 6. Il piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per le funzioni associate e' approvato dalla giunta regionale e pubblicato con decreto del Presidente della Regione. 7. Successivamente all'approvazione del piano, con motivata delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore degli enti locali, puo' essere disposta deroga al piano di cui al presente articolo, su specifica richiesta di un comune interessato, comprovante sul piano territoriale, economico e sociale una differente configurazione di appartenenza all'ambito ottimale. Se la richiesta riguarda contemporaneamente piu' comuni, la procedura di modifica degli ambiti ottimali e' quella prevista dal comma 5 e seguenti. 8. La procedura di cui al presente articolo si applica in sede di rinnovo triennale del Piano; a tal fine la giunta regionale, con avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna, comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo.