Art. 22. Realizzazione di strutture multifunzionali 1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al 100 per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralita' di servizi, nel territorio di piccoli comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata ai sensi degli articoli 14, 16, 17, 18 e 28 nel territorio di piccoli comuni.