Art. 22.
             Realizzazione di strutture multifunzionali
    1.  I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla
Regione  agli  enti locali per la realizzazione di opere di interesse
locale  sono  incrementati  fino  al  100  per  cento  del contributo
erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali,
in  cui  concentrare  una  pluralita'  di  servizi, nel territorio di
piccoli  comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore
ai  500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse
sovracomunale   realizzate   in   forma   associata  ai  sensi  degli
articoli 14, 16, 17, 18 e 28 nel territorio di piccoli comuni.