Art. 23.
               Incentivi per l'insediamento di aziende
    1.  Per  le  piccole e medie imprese secondo la definizione della
normativa  comunitaria,  che  realizzano  o  trasferiscono  i  propri
stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione
o  nelle  aeree  individuate  dai  PIP  affidate  a gestioni in forma
associata  ai  sensi  dell'Art.  13, l'aliquota IRAP e' ridotta di un
punto  percentuale,  ai  sensi  dell'Art.  16,  comma 3,  del decreto
legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446  (Imposta  regionale  sulle
attivita' produttive).
    2.  Il beneficio e' cumulabile con le altre agevolazioni previste
da  leggi  regionali  o  statali  fino alla misura massima consentita
dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
    3.  La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da
quello  di  avvio  dell'attivita' produttiva negli stabilimenti posti
nei  piccoli  comuni.  Ove  l'attivita'  sia trasferita ad altra sede
prima  di  tale  termine,  l'impresa  e'  tenuta a versare alle casse
regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui
ha  beneficiato  per ciascun anno incrementata del tasso di interesse
legale.