Art. 26.
                         Trasporti pubblici
    1. Le unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme
di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le
previsioni  del  piano  degli  ambiti  ottimali  di  cui  all'Art. 2,
predispongono  servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e
centri   abitati  con  popolazione  inferiore  ai  500  abitanti.  In
applicazione   del  comma 4  dell'Art.  14  del  decreto  legislativo
19 novembre  1997  n.  442  (Conferimento  di  funzioni in materia di
trasporto   pubblico  locale),  i  servizi,  da  affidare  attraverso
procedure  concorsuali  anche  a  imprese  che esercitano autoservizi
pubblici  non  di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo
su  strada,  possono  prevedere modalita' particolari di espletamento
come servizi a chiamata o altre modalita' sperimentali.
    2.  I  progetti  sono  presentati  all'assessorato  regionale dei
trasporti  e  sono  inseriti  fra i servizi per i territori a domanda
debole  e  finanziati  dal  bilancio regionale mediante trasferimento
delle   relative   risorse   all'unione  o  alla  comunita'  montana.
L'assessorato   regionale   puo'   restituire  il  progetto  all'ente
richiedente  una  sola  volta suggerendo le modalita' per assicurarne
l'integrazione  con  gli  altri servizi minimi previsti per la stessa
area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.
    3.  I  servizi  del  presente articolo possono essere organizzati
come  integrazione  ai  servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali
per  la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte
destinata alle aree a domanda debole.