Art. 26. Trasporti pubblici 1. Le unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In applicazione del comma 4 dell'Art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale), i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalita' particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalita' sperimentali. 2. I progetti sono presentati all'assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all'unione o alla comunita' montana. L'assessorato regionale puo' restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta suggerendo le modalita' per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti. 3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.