Art. 8.
                 Istituzione della comunita' montana
    1.  Lo  statuto  della  comunita' montana e l'atto di adesione di
ciascun  comune  sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti
con  le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale.
La stessa procedura e' prescritta per le modifiche dello statuto.
    2.   Le   deliberazioni   di   cui   al  comma 1  sono  trasmesse
all'assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della
verifica  dei  requisiti  previsti dagli articoli 6 e 7. Accertata la
presenza  dei  requisiti,  il  Presidente  della  Regione con proprio
decreto, previa deliberazione della giunta su proposta dell'assessore
competente  in materia di enti locali, provvede all'istituzione della
comunita' montana.
    3.  All'insediamento  ed  alla  elezione degli organi si provvede
secondo le modalita' previste dallo statuto.