Art. 8. Istituzione della comunita' montana 1. Lo statuto della comunita' montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura e' prescritta per le modifiche dello statuto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della giunta su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali, provvede all'istituzione della comunita' montana. 3. All'insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalita' previste dallo statuto.