(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che all'Art. 1, comma 39 cosi' dispone: «Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53»; Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, 20 comma, della costituzione; Visto l'Art. 2, comma 58, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilita' interno per gli enti territoriali, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al rispetto del patto medesimo, determina i criteri e le modalita' per il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, tenuto conto delle peculiarita' degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresi', laddove non diversamente disposto, le modalita' per l'erogazione dei trasferimenti agli Enti locali»; Visto l'Art. 2, comma 59, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che cosi' dispone: «L'amministrazione regionale per il tramite della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie e con la direzione centrale programmazione e controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, attraverso delle rilevazioni, con modalita' e termini fissati nel regolamento di cui al comma 58»; Visto il decreto n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, con il quale e' stato approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, per l'anno 2005»; Considerato che ai sensi dell'Art. 10, comma 1, del succitato regolamento, ogni successiva modifica migliorativa disposta in materia di patto di stabilita' interno con legge statale comporta una modifica del regolamento medesimo; Richiamati gli articoli 1-bis, 1-ter 71-quater della legge n. 88 del 31 maggio 2005, di conversione del decreto-legge n. 44 del 31 marzo 2005, che hanno apportato delle modifiche migliorative alla precedente disciplina del patto di stabilita' interno, nel senso rispettivamente di dare facolta' di deroga per le assunzioni di impegni di spesa in conto capitale, di estendere la tipologia di spese da portare in detrazione per la determinazione della media del triennio 2001-2003 e di escludere dall'applicabilita' delle norme sul patto i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; Richiamato l'Art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 che abroga la lettera f-quater) del comma 24 dell'Art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Ritenuto, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dell'Art. 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, di apportare alcune modifiche migliorative al regolamento medesimo nel senso introdotto dalla normativa di cui agli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater della legge n. 88 del 31 maggio 2005, di conversione del decreto-legge n. 44 del 31 marzo 2005; Sentita l'assemblea delle autonomie locali che, all'unanimita', si e' espressa favorevolmente nella seduta del 5 luglio 2005; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1816 del 22 luglio 2005; Decreta: Sono approvate le modifiche al «regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 agosto 2005 ILLY