(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005)

                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  30 dicembre  2004, n. 311 - Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2005)  che  all'Art. 1, comma 39 cosi' dispone: «Per gli
enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui
ai  commi da  21  a  53  le  regioni a statuto speciale e le province
autonome  di  Trento  e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di  attuazione.  Qualora  le predette regioni e province autonome non
provvedano  entro  il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli
enti  locali  dei  rispettivi  territori,  le  disposizioni di cui ai
commi da 21 a 53»;
    Considerato  comunque  che, le disposizioni contenute nelle leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, 20 comma,
della costituzione;
    Visto  l'Art. 2, comma 58, della legge regionale 2 febbraio 2005,
n. 1, che prevede che: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
posti  dal  legislatore  statale con le norme sul patto di stabilita'
interno  per  gli  enti  territoriali,  l'amministrazione  regionale,
sentita  l'assemblea  delle  autonomie  locali,  con  regolamento  da
adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al
rispetto  del  patto medesimo, determina i criteri e le modalita' per
il  concorso  degli  stessi  alla  realizzazione  degli  obiettivi di
finanza  pubblica  adottati  con  l'adesione al patto di stabilita' e
crescita,  tenuto  conto  delle  peculiarita'  degli  enti  tenuti al
rispetto  del  patto  e  definisce altresi', laddove non diversamente
disposto,  le  modalita' per l'erogazione dei trasferimenti agli Enti
locali»;
    Visto  l'Art. 2, comma 59, della legge regionale 2 febbraio 2005,
n. 1, che cosi' dispone:
    «L'amministrazione  regionale  per  il  tramite  della  direzione
centrale  relazioni  internazionali,  comunitarie e autonomie locali,
d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie e
con  la  direzione  centrale  programmazione  e  controllo, attiva il
monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di  stabilita'
interno,  attraverso  delle  rilevazioni,  con  modalita'  e  termini
fissati nel regolamento di cui al comma 58»;
    Visto  il decreto n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, con il quale e'
stato  approvato  il «Regolamento per la determinazione dei criteri e
delle  modalita'  per  il  concorso  delle  province e dei comuni con
popolazione   superiore  a  3.000  abitanti  della  Regione,  per  la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con
l'adesione  al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei
termini   e   delle   modalita'   per   l'attivazione   del  connesso
monitoraggio, per l'anno 2005»;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'Art. 10, comma 1, del succitato
regolamento,   ogni  successiva  modifica  migliorativa  disposta  in
materia di patto di stabilita' interno con legge statale comporta una
modifica del regolamento medesimo;
    Richiamati  gli articoli 1-bis, 1-ter 71-quater della legge n. 88
del  31 maggio  2005,  di  conversione  del  decreto-legge  n. 44 del
31 marzo  2005, che hanno apportato delle modifiche migliorative alla
precedente  disciplina  del  patto  di  stabilita' interno, nel senso
rispettivamente  di  dare  facolta'  di  deroga  per le assunzioni di
impegni  di  spesa  in  conto  capitale, di estendere la tipologia di
spese  da portare in detrazione per la determinazione della media del
triennio 2001-2003 e di escludere dall'applicabilita' delle norme sul
patto i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
    Richiamato  l'Art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005,
n.  115  che  abroga  la  lettera f-quater) del comma 24 dell'Art. 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Ritenuto,  in attuazione di quanto previsto al comma 1, dell'Art.
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n.
077/Pres.   del   22 marzo   2005,   di  apportare  alcune  modifiche
migliorative  al  regolamento  medesimo  nel  senso  introdotto dalla
normativa  di cui agli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater della legge n.
88  del  31 maggio  2005,  di conversione del decreto-legge n. 44 del
31 marzo 2005;
    Sentita  l'assemblea  delle autonomie locali che, all'unanimita',
si e' espressa favorevolmente nella seduta del 5 luglio 2005;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1816 del
22 luglio 2005;
                              Decreta:
    Sono approvate le modifiche al «regolamento per la determinazione
dei  criteri  e  delle modalita' per il concorso delle province e dei
comuni  con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per
la  realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica adottati con
l'adesione  al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei
termini   e   delle   modalita'   per   l'attivazione   del  connesso
monitoraggio»,  nel  testo  allegato  al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 5 agosto 2005
                                ILLY