(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Abruzzo n. 44 del 31 agosto 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Principi generali
    1.   La  Regione  Abruzzo,  nell'ambito  della  propria  potesta'
amministrativa,    riconosciuta   dall'Art.   117,   comma 4,   della
Costituzione,  disciplina  l'organizzazione,  la  durata ed il regime
degli organi dei propri enti ed organismi dipendenti nel rispetto del
principio  di  separazione tra politica ed amministrazione al fine di
assicurare l'imparzialita' ed il buon andamento dell'amministrazione.
    2.   Al   fine  di  realizzare  compiutamente  il  riallineamento
temporale,   le   nomine  degli  organi  di  vertice,  individuali  e
collegiali,  di  amministrazione e di controllo degli enti dipendenti
dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi
i  componenti  di comitati, di commissioni e di organismi regionali o
interregionali nonche' delle societa' controllate e partecipate dalla
Regione,  in osservanza degli articoli 2449 e 2450 del codice civile,
conferite  dagli  organi  di  direzione  politica  hanno  una  durata
effettiva  pari  a  quella  della  legislatura  regionale  e decadono
all'atto   di  insediamento  del  nuovo  consiglio  regionale,  salvo
conferma nei successivi quarantacinque giorni.
    3.  Entro  i quarantacinque giorni successivi alla decadenza, gli
organi  di  direzione  politica  competenti  provvedono, nel rispetto
delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti
ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma. Nel periodo
compreso  tra  la  data  di  decadenza  e  quella di insediamento dei
successori,  gli  organi  decaduti  restano  in  carica  in regime di
proroga  e  i  loro  poteri  sono limitati all'adozione degli atti di
ordinaria amministrazione, nonche' degli atti urgenti e indifferibili
con  indicazione  specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita',
ad eccezione dei componenti degli organi delle societa' partecipate e
controllate dalla Regione.