(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 31 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria potesta' amministrativa, riconosciuta dall'Art. 117, comma 4, della Costituzione, disciplina l'organizzazione, la durata ed il regime degli organi dei propri enti ed organismi dipendenti nel rispetto del principio di separazione tra politica ed amministrazione al fine di assicurare l'imparzialita' ed il buon andamento dell'amministrazione. 2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali nonche' delle societa' controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni. 3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla decadenza, gli organi di direzione politica competenti provvedono, nel rispetto delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di proroga e i loro poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonche' degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita', ad eccezione dei componenti degli organi delle societa' partecipate e controllate dalla Regione.