Art. 2.
                      Disposizione transitoria
    1.  All'entrata in vigore della presente legge decadono le nomine
degli  organi degli enti di cui al comma 2 del precedente all'Art. 1,
salvo  conferma.  Nei  successivi quarantacinque giorni gli organi di
direzione  politica  procedono  alla  ricostituzione degli stessi nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 1.
    2.  Al  fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio pubblico,
la  giunta  regionale  entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della
presente  legge provvede, con propria deliberazione, sentita la prima
commissione  consiliare,  ad  omogeneizzare  sulla  base  di  criteri
inerenti  le dimensioni, le funzioni e le responsabilita' dei singoli
enti,  le  indennita'  di  carica  degli organi di cui al comma 2 del
precedente  articolo,  ad  eccezione  delle  societa'  controllate  e
partecipate.
    3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli
enti  dipendenti  della  Regione  di  cui  al  comma 2  dell'Art.  1,
conformano  i  propri  statuti  alle  previsioni  normative di cui al
precedente Art. 1 e di cui al precedente comma 2.