Art. 2. Disposizione transitoria 1. All'entrata in vigore della presente legge decadono le nomine degli organi degli enti di cui al comma 2 del precedente all'Art. 1, salvo conferma. Nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 1. 2. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio pubblico, la giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, con propria deliberazione, sentita la prima commissione consiliare, ad omogeneizzare sulla base di criteri inerenti le dimensioni, le funzioni e le responsabilita' dei singoli enti, le indennita' di carica degli organi di cui al comma 2 del precedente articolo, ad eccezione delle societa' controllate e partecipate. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell'Art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui al precedente Art. 1 e di cui al precedente comma 2.