Art. 10. Zone a regolamento specifico 1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell'acqua, nonche' del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti. 2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni. 3. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante convenzione, sulla base di un piano adottato dalla provincia, che individua gli scopi specifici perseguiti con l'istituzione della zona, i relativi stanziamenti, e i criteri per l'affidamento della gestione. 4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati: a) il numero massimo ammissibile di pescatori; b) le modalita' di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a); c) le forme di controllo e vigilanza; d) il regolamento di pesca; e) le modalita' per l'eventuale cessazione anticipata della convenzione. 5. Nelle zone a regolamento specifico e' vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2 puo' prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 6. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformita' all'Art. 9, recanti la scritta «Zona a regolamento specifico - pesca consentita agli autorizzati». 7. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l'adozione di accorgimenti per la tutela dell'integrita' fisica dei pesci, i tempi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall'Art. 5 o dai piani provinciali.