Art. 10.
                    Zone a regolamento specifico

    1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine
della  promozione  dei valori della pesca e della cultura dell'acqua,
nonche' del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti.
    2.  Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci
anni.
    3.  La  gestione  delle  zone  a  regolamento  specifico  avviene
mediante   convenzione,   sulla  base  di  un  piano  adottato  dalla
provincia,   che   individua   gli  scopi  specifici  perseguiti  con
l'istituzione  della  zona,  i relativi stanziamenti, e i criteri per
l'affidamento della gestione.
    4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati:
      a) il numero massimo ammissibile di pescatori;
      b) le  modalita'  di accesso, tali da consentire la fruizione a
tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
      c) le forme di controllo e vigilanza;
      d) il regolamento di pesca;
      e) le  modalita'  per  l'eventuale  cessazione anticipata della
convenzione.
    5.  Nelle  zone a regolamento specifico e' vietato lo svolgimento
di raduni di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al
comma  2  puo'  prevedere  limitate  deroghe,  compatibilmente con il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
    6.  Le  zone  a  regolamento  specifico  sono  segnalate mediante
tabelle,  realizzate  in  conformita'  all'Art. 9, recanti la scritta
«Zona a regolamento specifico - pesca consentita agli autorizzati».
    7.  Quando  nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla
convenzione  il rilascio del pescato o l'adozione di accorgimenti per
la  tutela dell'integrita' fisica dei pesci, i tempi di pesca possono
essere  ampliati  rispetto  a quelli previsti dall'Art. 5 o dai piani
provinciali.