Art. 11.
                            Zone di frega

    1.   Nelle  parti  di  zona  ittica  nelle  quali  e'  consentito
l'esercizio  della  pesca  possono  essere  istituite  zone di frega,
limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica.
    2.  I  confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in
conformita' all'Art. 9, recanti la scritta «Zona di frega, divieto di
pesca dal ...... al ......».
    3.  Nel  periodo  di  validita'  della  zona di frega, oltre alla
pesca, sono vietati atti di sommovimento del fondo.