Art. 11. Zone di frega 1. Nelle parti di zona ittica nelle quali e' consentito l'esercizio della pesca possono essere istituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica. 2. I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in conformita' all'Art. 9, recanti la scritta «Zona di frega, divieto di pesca dal ...... al ......». 3. Nel periodo di validita' della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommovimento del fondo.