Art. 12.
                         Zone di protezione

    1.  Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri
enti  locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste,
zone  di  protezione  a  fini  di  tutela  delle risorse ittiche e di
riequilibrio biologico dei corpi idrici.
    2.  Le  zone  di  protezione  sono  istituite prioritariamente in
ambienti  carenti  di  risorse  ittiche, per favorire la riproduzione
naturale,  lo  sviluppo  e  l'ambientamento di soggetti eventualmente
immessi.
    3.  Le  zone  di  protezione sono assoggettate a divieto di pesca
totale  o  parziale,  applicato in modo differenziato relativamente a
specie,  taglie  minime,  tempi  e  modi di pesca consentiti. Possono
essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
    4.   La  gestione  delle  zone  di  protezione  avviene  mediante
convenzione  con soggetti pubblici o privati, singoli o associati, in
cui siano definiti mezzi e modalita' della gestione medesima.
    5.  La  durata  minima  della  zona  di  protezione  ai  fini del
conseguimento  degli  scopi di cui al presente articolo e' di quattro
anni.
    6.  Le  zone  di  protezione  sono segnalate mediante tabelle, in
conformita'  all'Art.  9,  recanti la scritta Ā«Zona di protezioneĀ», e
l'indicazione della tipologia di protezione esercitata.