Art. 12. Zone di protezione 1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici. 2. Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti carenti di risorse ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l'ambientamento di soggetti eventualmente immessi. 3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento. 4. La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con soggetti pubblici o privati, singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e modalita' della gestione medesima. 5. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo e' di quattro anni. 6. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformita' all'Art. 9, recanti la scritta Ā«Zona di protezioneĀ», e l'indicazione della tipologia di protezione esercitata.