Art. 14. Gare di pesca 1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all'Art. 13. 2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura. 3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando l'azione di pesca non risulti pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l'ambiente, l'atto di cui all'Art. 13, comma 3, puo' prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario di pesca. 4. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse. 5. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all'Art. 15, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione. 6. L'elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, e' compilato prima dell'inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell'organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale n. 7/2005. 7. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia territorialmente interessata delle partecipazioni di cui al comma 5, accertano l'avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.