Art. 14.
                            Gare di pesca

    1.  Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano
nei campi di cui all'Art. 13.
    2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura.
    3.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgersi di manifestazioni con
regolamento   particolare,  quando  l'azione  di  pesca  non  risulti
pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l'ambiente, l'atto di
cui all'Art. 13, comma 3, puo' prevedere deroghe alle disposizioni in
materia di orario di pesca.
    4.  Le  associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici
operanti  nel  settore  della  pesca possono, in occasione di singole
gare,  richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente tratti
di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.
    5.  Quando  alle  gare  e  manifestazioni sportive siano iscritti
anche  pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di
licenza  di  pesca  di tipo D di cui all'Art. 15, comma 1, lettera d)
della  legge  regionale n. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della
gara  o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un
elenco   degli   interessati,   a  effettuare  un  versamento,  anche
cumulativo,  di  un  euro  per ciascun pescatore, entro cinque giorni
dallo svolgimento della manifestazione.
    6.  L'elenco  di  cui  al  comma 5, corredato dei dati anagrafici
degli    interessati,    e'   compilato   prima   dell'inizio   della
manifestazione,  sottoscritto  dal  responsabile  dell'organizzazione
della  gara,  e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai
sensi dell'Art. 18 della legge regionale n. 7/2005.
    7.  Gli  organizzatori  delle  gare  danno notizia alla provincia
territorialmente  interessata delle partecipazioni di cui al comma 5,
accertano  l'avvenuto  versamento  della  tassa  o,  se  del caso, vi
provvedono.