Art. 15. Prelievi a fini di studio 1. Le province disciplinano l'autorizzazione all'effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non e' permessa la cattura e con mezzi proibiti. 2. Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di tutela in condizioni di emergenza. 3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantita'.