Art. 15.
                      Prelievi a fini di studio

    1. Le province disciplinano l'autorizzazione all'effettuazione di
prelievi  di  fauna  ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi
vietati  alla  pesca, su specie o esemplari di cui non e' permessa la
cattura e con mezzi proibiti.
    2.  Non  sono  soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a
fini di tutela in condizioni di emergenza.
    3.  I  soggetti  che  effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne
danno  comunicazione  alla  provincia, indicando tempi, luoghi, modi,
specie di fauna ittica, quantita'.