Art. 16.
           Azione unitaria delle associazioni di pescatori

    1.  Le  province,  nell'esercizio  delle  loro  competenze  nelle
materie  disciplinate  dal presente regolamento, possono avvalersi di
associazioni di pescatori che agiscano unitariamente.
    2.  Ai  fini  del  presente  regolamento  per  azione unitaria si
intende  la  partecipazione  di  almeno tre associazioni di pescatori
riconosciute  a  livello  regionale,  e rappresentanti la maggioranza
assoluta degli iscritti a tali associazioni.