Art. 16. Azione unitaria delle associazioni di pescatori 1. Le province, nell'esercizio delle loro competenze nelle materie disciplinate dal presente regolamento, possono avvalersi di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente. 2. Ai fini del presente regolamento per azione unitaria si intende la partecipazione di almeno tre associazioni di pescatori riconosciute a livello regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti a tali associazioni.