Art. 18.
                             Abrogazione

    1.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate,  ai  sensi dell'Art. 24 della legge regionale n. 7/2005, le
seguenti leggi:
      a) legge  regionale  24 aprile  1984, n. 25 (Tutela della fauna
ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);
      b) lettera  c)  del  comma  1 dell'Art. 5 della legge regionale
23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
      c) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla legge
regionale  n.  25/1984  «Tutela della fauna ittica e regolamentazione
della pesca dilettantistica»);
      d) legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell'Art. 19
della  legge  regionale  n.  25/1984,  gia'  modificata  dalla  legge
regionale n. 63/1989);
      e) Art.  12-bis  della  legge  regionale  28 marzo  1996, n. 26
(Scioglimento  del  consorzio  regionale  di  idrobiologia  e  pesca.
Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari.
Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);
      f) legge  regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna
ittica   e   regolamentazione   della  pesca  dilettantistica  «legge
regionale 24 aprile 1984, n. 25». Modifiche ed integrazioni);
      g) legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all'Art. 19
della  legge  regionale  24 aprile  1984, n. 25 recante «Tutela della
fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica»);
      h) lettera  c)  del  comma  1 dell'Art. 5 della legge regionale
21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002).
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 22 agosto 2005
                               MARTINI