Art. 18. Abrogazione 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'Art. 24 della legge regionale n. 7/2005, le seguenti leggi: a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica); b) lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca); c) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla legge regionale n. 25/1984 «Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica»); d) legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell'Art. 19 della legge regionale n. 25/1984, gia' modificata dalla legge regionale n. 63/1989); e) Art. 12-bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66); f) legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica «legge regionale 24 aprile 1984, n. 25». Modifiche ed integrazioni); g) legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all'Art. 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante «Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica»); h) lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002). Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 22 agosto 2005 MARTINI