Art. 2. Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica 1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale n. 7/2005 e' consentito: a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo; b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o piu' ami anche multipli; c) l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non piu' di tre ami. 2. Nelle acque a salmonidi e' vietata la pasturazione, nonche' l'uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca e' vietata altresi' la detenzione sul luogo di pesca. 3. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale n. 7/2005, e' consentito: a) l'uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1; b) l'uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli; c) l'uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie dilato non inferiore a 1 centimetro. 4. Nelle acque a ciprinidi e' vietato l'uso della bilancia a scorrere. L'uso della bilancia e' altresi' vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri. 5. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, e' consentito l'uso della tirlindana, munita di non piu' di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie dilato non inferiore a 1 centimetro. 6. Limitatamente al periodo in cui e' consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia e' ammesso l'uso di una toppa centrale dilato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi. 7. E' vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.