Art. 2.
            Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica

    1.  Nelle  acque  classificate  a salmonidi ai sensi dell'Art. 10
della legge regionale n. 7/2005 e' consentito:
      a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
      b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o piu' ami anche
multipli;
      c) l'uso  della  moschiera  e della camoliera, corredate di non
piu' di tre ami.
    2.  Nelle  acque  a salmonidi e' vietata la pasturazione, nonche'
l'uso  come  esca  di  uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di
mosca e' vietata altresi' la detenzione sul luogo di pesca.
    3.  Nelle  acque  classificate  a ciprinidi ai sensi dell'Art. 10
della legge regionale n. 7/2005, e' consentito:
      a) l'uso  dei  mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi
del comma 1;
      b) l'uso  di  un  numero  di canne fino a tre, collocate in uno
spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici
o multipli;
      c) l'uso  della  mazzacchera e della bilancia, anche montata su
palo  di  manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie
dilato non inferiore a 1 centimetro.
    4.  Nelle  acque  a  ciprinidi  e' vietato l'uso della bilancia a
scorrere.  L'uso della bilancia e' altresi' vietato dove la larghezza
del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.
    5.  Nelle  acque  di  foce  o  salmastre e negli specchi lacustri
naturali  o  artificiali  di  rilevante  superficie,  oltre  a quanto
consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, e' consentito l'uso
della tirlindana, munita di non piu' di tre ami, semplici o multipli,
e  della  bilancia  con  lato  della  rete non superiore a 5 metri, e
maglie dilato non inferiore a 1 centimetro.
    6.  Limitatamente  al  periodo  in  cui e' consentita la pesca al
crognolo  o  latterino,  nella bilancia e' ammesso l'uso di una toppa
centrale  dilato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri
di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel
piano  provinciale  e  nel  corso  di un anno non possono superare la
durata complessiva di sei mesi.
    7.  E'  vietato  utilizzare  per  la  pesca qualunque strumento o
attrezzo non elencato nel presente articolo.