Art. 4. Pesca da natante 1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di piu' di una persona. 2. In mancanza dell'individuazione, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera p) della legge regionale n. 7/2005, dei corpi idrici o i tratti di essi in cui e' consentita la pesca da natante, essa e' vietata nelle acque fluviali classificate a salmonidi.