Art. 4.
                          Pesca da natante

    1.  Ai  fini  del presente regolamento si intende per natante una
struttura  galleggiante  in  grado di effettuare spostamenti guidati,
idonea al trasporto di piu' di una persona.
    2.  In  mancanza dell'individuazione, ai sensi dell'Art. 5, comma
1,  lettera  p) della legge regionale n. 7/2005, dei corpi idrici o i
tratti  di  essi  in  cui  e' consentita la pesca da natante, essa e'
vietata nelle acque fluviali classificate a salmonidi.