Art. 5.
                          Periodi di pesca

    1. La pesca e' consentita da un'ora prima della levata del sole a
un'ora dopo il tramonto.
    2.  L'esercizio  della  pesca  nelle  zone  di  foce  o  ad acque
salmastre  e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante
superficie, non e' soggetta a limitazioni di orario.
    3.  Sono consentite senza limiti di tempo, fuorche' nelle acque a
salmonidi:
      a) la pesca con la mazzacchera;
      b) la  pesca  con  la  canna  all'anguilla,  al pesce gatto, al
siluro e ai gamberi;
      c) la  pratica  del  carp-fishing, nei corpi idrici individuati
dalle province.
    4.  Durante  la pesca notturna e' vietata la detenzione di specie
diverse  da  quelle di cui e' consentita la pesca, eccezion fatta per
le esche.