Art. 5. Periodi di pesca 1. La pesca e' consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. 2. L'esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non e' soggetta a limitazioni di orario. 3. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorche' nelle acque a salmonidi: a) la pesca con la mazzacchera; b) la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi; c) la pratica del carp-fishing, nei corpi idrici individuati dalle province. 4. Durante la pesca notturna e' vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui e' consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.