Art. 6.
                          Limiti di cattura

    1.  Alle  attivita'  di  pesca  si  applicano i limiti di cattura
stabiliti  all'allegato  A  al  presente  regolamento,  salvo  quanto
previsto dal comma 2.
    2.  I  limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le
misure  minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi
idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata.
    3.  E'  vietata  la pesca del gambero italico, del gobione, dello
scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono.
    4.  Per  le  specie  non  indicate nell'allegato A si applicano i
divieti previsti dalle leggi nazionali.
    5.  Il  pesce  di  misura inferiore a quella minima consentita e'
liberato e reimmesso in acqua.