Art. 6. Limiti di cattura 1. Alle attivita' di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata. 3. E' vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono. 4. Per le specie non indicate nell'allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali. 5. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita e' liberato e reimmesso in acqua.