Art. 7.
                   Ulteriori limitazioni e divieti

    1.  E'  vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a
30 metri  da  scale  di  monta,  prese d'acqua, da sbocchi di canali,
cascate   naturali  o  artificiali,  dalle  arcate  dei  ponti  e  da
sbarramenti dei corsi d'acqua.
    2. Sono altresi' vietate le seguenti attivita':
      a) la pesca con le mani;
      b) la pesca subacquea;
      c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
      d) la pesca mediante prosciugamento;
      e) la pesca con materiale esplodente;
      f) la pesca con la corrente elettrica;
      g) la  pesca  e  la  pasturazione  con  sangue  o con attivanti
chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
      h) la  pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od
uccidere  la  fauna ittica, nonche' la raccolta ed il commercio degli
esemplari storditi o uccisi;
      i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
    3. E' vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili,
pesci   o   quant'altro   possa   essere   causa   di   inquinamento,
danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
    4.  E'  vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale
ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria.