Art. 7. Ulteriori limitazioni e divieti 1. E' vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua. 2. Sono altresi' vietate le seguenti attivita': a) la pesca con le mani; b) la pesca subacquea; c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica; d) la pesca mediante prosciugamento; e) la pesca con materiale esplodente; f) la pesca con la corrente elettrica; g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano; h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonche' la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi; i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo. 3. E' vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi. 4. E' vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria.