Art. 10. Norme in materia di personale del servizio sanitario regionale 1. Al personale in servizio presso l'ente di cui all'Art. 18 della legge regionale n. 20/2004, cosi' come disciplinato dal relativo statuto, si applica il trattamento economico, giuridico e previdenziale previsto per il personale delle aziende sanitarie regionali che ricopre analoghe posizioni organizzative.