Art. 10.
   Norme in materia di personale del servizio sanitario regionale

    1.  Al  personale  in  servizio  presso l'ente di cui all'Art. 18
della  legge  regionale  n.  20/2004,  cosi'  come  disciplinato  dal
relativo  statuto,  si  applica il trattamento economico, giuridico e
previdenziale  previsto  per  il  personale  delle  aziende sanitarie
regionali che ricopre analoghe posizioni organizzative.